Italian Court dismisses appeal claiming prescription of postal voucher fraud acts predating 1998.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that acts of receiving postal vouchers committed before December 2, 1998, were prescribed, while the prosecution contended the acts occurred near the 2014 theft report. The court rejected the prescription claim by establishing that the receipt of the vouchers, which were proceeds of the theft, occurred close to the 2014 reporting date, thereby interrupting or resetting the ten-year limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 e ss. cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court establishes that for the crime of receiving stolen goods, the date of consummation is linked to the receipt of the proceeds, and if this receipt occurred after the initial limitation period, the prescription does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scognamiglio Gennaro, nato a Napoli il 23/05/1984 rappresentato ed assistito dall'avv. Edmondo Carrino, di fiducia avverso la sentenza in data 20/06/2023 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Lidia Giorgio, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 20/06/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli che, in data 03/10/2019, aveva condannato Gennaro Scognamiglio alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di ricettazione di undici (rectius, dodic)i buoni postali fruttiferi, emessi rispettivamente il 21/03/1995, il 14/04/1995, il 02/12/1998 (4 buoni), il 09/05/2000, il 01/10/2003, il 29/12/2004 (3 buoni) e il 01/10/2013: titoli tutti intestati a Gaetano Sito, due dei quali denunciati per furto in data 09/09/2014. Fatto accertato il 04/11/2014.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Gennaro Scognamiglio, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 157 e ss. cod. pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione dei fatti di ricettazione commessi fino al 02/12/1998, prescrizione maturata anteriormente alla data della pronuncia della sentenza di appello.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Invero, la data di consumazione della ricettazione - così come contestata - risulta correttamente indicata nell'imputazione, con riferimento a data prossima alla denuncia di furto in data 09/09/2014, da cui inizia a decorrere il termine decennale di durata della prescrizione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307); e ciò, anche in conformità alla giurisprudenza citata nella decisione impugnata, che annette rilevanza alla ricezione dei buoni postali provento di furto, in conformità ai principi generali.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso. r
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de