Sentenza — n. 14974/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16.1.2024 adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., la II Sezione di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Robert Cristian Dumitrache e Marco Mazzoni contro la sentenza con cui il GUP di Ancona, su richiesta delle parti, aveva applicato, al primo, la pena di anni tre mesi undici giorni dieci di reclusione ed euro 2.767,00 di multa e, al secondo, la pena di anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i reati loro rispettivamente ascritti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 14974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza del 16.1.2024 è, in realtà, frutto di una errata doppia iscrizione dei medesimi ricorsi e di una conseguentemente indebita duplicazione del medesimo procedimento e che, pertanto, va revocata ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sulla segnalazione operata d'ufficio in merito all'ordinanza n. 2126 del 16.2.2024 emessa da questa Sezione nel procedimento a carico di Dumitrache Robert Cristian, nato in Romania il 25.5.1990, Mazzoni Marco, nato a Senigallia il 6.10.1993, visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per la correzione dell'errore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.1.2024 adottata ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., la II Sezione di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di Robert Cristian Dumitrache e Marco Mazzoni contro la sentenza con cui il GUP di Ancona, su richiesta delle parti, aveva applicato, al primo, la pena di anni tre mesi undici giorni dieci di reclusione ed euro 2.767,00 di multa e, al secondo, la pena di anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per i reati loro rispettivamente ascritti;
2. pervenuta l'ordinanza alla Procura della Repubblica di Ancona, quell'ufficio, in data 25.1.2024 faceva presente che la sentenza del GUP era già in esecuzione a séguito di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi intervenuta con ordinanza di questa stessa Sezione in data 16.11.2023;
3. sulla scorta di tale rilievo, si è proceduto, d'ufficio, ala instaurazione di un procedimento per ovviare all'erronea adozione di un secordo provvedimento reso sul medesimo ricorso e, quindi, per la revoca dell'ordinanza adottata in data 16.1.2024;
4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per la correzione dell'errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza del 16.1.2024 va revocata.
1. Risulta, in effetti, che, in data 16.11.2023, la II Sezione di questa Corte aveva già provveduto sui medesimi ricorsi che aveva per l'appunto dichiarato inammissibili con ordinanza depositata in data 14.12.2023;
2. L'ordinanza del 16.1.2024 è, in realtà, frutto di una errata doppia iscrizione dei medesimi ricorsi e di una conseguentemente indebita duplicazione del medesimo procedimento e che, pertanto, va revocata ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen..
P.Q.M.
revoca l'ordinanza di questa Sezione n. 2621 del 2024, emessa nel procedimento R.G. N. 44720/2023. Così deciso