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Sentenza — n. 14968/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14968/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14968/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell'archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica ("truffa", invece che appropriazione indebita).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14968/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell'archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica ("truffa", invece che appropriazione indebita).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa istruzione penale per appropriazione indebita truffa in materia di prestazioni impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita di trattenute salariali indagine per riciclaggio di denaro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEOnel procedimento a carico di: LAZZARONE FRANCO nato a ASTI il 18/10/1960 SOBRERO IVO nato a SALUZZO il 24/11/1961 GIORDANO ALBINO nato a CUNEO il 22/02/1974 MORO GIANCARLO nato a MASERADA SUL PIAVE il 09/01/1947 RICCIO BIAGIO nato a TORINO il 30/05/1964 GIORDANO DELIO nato a BARGE il 10/05/1958 CARRETTA EMANUELE nato a ROVIGO il 07/08/1965 CAVALLOTTO SIMONE nato a SAVIGLIANO il 24/06/1990 avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di CUNEOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; tekto etto ci.,0 il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso• -.'Avv.

Luca Simioni con memoria si associava alle richieste del pubblico ministero nell'interesse della "Immobilare 5 stelle s.r.l.", rappresentata dall'amministratore unico Mauro Fabiane) t'Avv. Francesco Gambino, con memoria, nell'interesse di Lazzarone Franco, instava per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell'archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica ("truffa", invece che appropriazione indebita).

Si deduceva, pertanto, che la sequenza procedimentale e le motivazioni dell'archiviazione indicherebbero la volontà dell'Ufficio di Procura di perseguire penalmente le condotte per le quali era stata emessa la sentenza di non doversi procedere, dato che le stesse erano state "archiviate" esclusivamente per effettuare una modifica della qualificazione giuridica. Si segnalava, infine, che il provvedimento impugnato faceva erroneamente riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita. CONSIDERATO iN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Le doglianze avanzate nei confronti della sentenza impugnata sono manifestamente infondate.

Il collegio riafferma che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, Giuliani, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9, A Finocchiaro, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l'inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell'ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi:

Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, Greco, Rv. 246668 - 01). 1.2. Nel caso in esame le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale in ordine alle stesse condotte oggetto della sentenza impugnata erano "già" state assunte dal pubblico ministero, che in relazione alle stesse, aveva chiesto, ed ottenuto, l'archiviazione. Tuttavia, senza procedere alla richiesta di apertura delle indagini, la Procura aveva successivamente esercitato l'azione penale per le stesse condotte. Le ragioni sottese alla richiesta di archiviazione allegate con il ricorso, - ovvero la necessità di assegnare alle condotte una diversa qualificazione giuridica - sono inidonee a superare la preclusione ed a legittimare l'esercizio dell'azione penale.

Il provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in R