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Sentenza — n. 14966/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for continuous crime, reducing prison term and fine based on general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14966/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentencing portion regarding a continuous crime of property damage and theft. The appellant argued for non-prosecution and mitigating factors, while the prosecution sought annulment. The court held that general mitigating circumstances apply to all crimes in a continuous offense and must be balanced against the specific penalty type of the satellite crime, leading to a recalculated sentence.

Regesto Legislator

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Art. 62, 62-bis, 81, 131-bis, 135, 620 cod. pen.; In cases of continuous crime, general mitigating circumstances based on the defendant's personality apply to all constituent acts, and the resulting penalty must be commensurate with the specific sanction type of the satellite offense.

Parole chiave

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reato continuato circostanze attenuanti risarcimento danno pena pecuniaria favor rei rideterminazione pena reato satellite risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 cod. pen.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 62 n.
Art. 62-bis cod. pen.
I giudici di merito non avrebbero, infatti„ ridotto ex art. 62-bis cod. pen., la pena applicata per il reato satellite di cui all'art.
Art. 81 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità della particolare ':enuità del fatto in relazione al reato di danneggiamento.
Art. 135 cod. pen.
Art. 620 cod. proc. pen.
Ciò detto, tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
I giudici di merito non avrebbero, infatti„ ridotto ex art. 62-bis cod. pen., la pena applicata per il reato satellite di cui all'art.
art. 612 cod. pen
pen., la pena applicata per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez
Sez. 6, n. 12414 dell'08/03/2011, V.
272375 - 01 nonché Sez. 6, n. 12414 dell'08/03/2011, V., Rv.
Sez. 3, n. 43996 del 12/09/2023, Morello
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
Sez. 5, n. 45615 del 28/09/2023, Papa
273751- 01; da ultimo Sez. 5, n. 45615 del 28/09/2023, Papa, non massimata).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALPAU LUCIAN nato a Iasi (Romania) il 08/02/1969 avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte di Appello di Messina. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Davide Mario Restifo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Lucian Talpau, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 maggio 2023 con la quale la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 07 novembre 2022, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, lo ha condannato alla pena di mesi 3 di reclusione in relazione al reato continuato di cui agli artt.635 e 612 cod. pen.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità della particolare ':enuità del fatto in relazione al reato di danneggiamento. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'invocata causa di non punibilità è applicabile anche in caso di reato continuato laddove, come nel caso di specie, i reati vengano commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e siano fondati su di un'unica volizione criminosa. A giudizio della difesa, i due precedenti penali del ricorrente non dimostrerebbero l'abitualità del comportamento delittuoso in quanto non sarebbero della stessa indole rispetto al contestato reato di danneggiamento. Inoltre, i giudici di appello, con motivazione apparente, avrebbero ritenuto non applicabile l'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della gravità del fatto, senza indicare i motivi a fondamento di tale valutazione.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante. La Corte territoriale avrebbe ritenuto incongruo il risarcimento del danno sulla base di una valutazione sommaria, senza specificare perché la somma offerta non sarebbe sufficiente per l'integrale ristoro del danno materiale patito dalla persona offesa, nonostante l'accettazione delle persone offesa, espressa tacitamente attraverso la mancata costituzione di parte civile. I giudici di appello non avrebbero, inoltre, svolto alcuna considerazione sul ravvedimento manifestato dall'imputato dopo la consumazione del reato con l'iniziativa risarcitoria e la redazione della lettera di scuse in atti.

4. Il ricorrente, con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 81 cpv. cod. pen. e la mancata riduzione della pena applicata a titolo di continuazione in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito non avrebbero, infatti„ ridotto ex art. 62-bis cod. pen., la pena applicata per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. con conseguente erronea applicazione della legge penale. Inoltre, la Corte di merito avrebbe determinato un aumento per la continuazione pari a giorni quindici di reclusione nonostante il reato di minaccia semplice preveda esclusivamente la pena della multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei due precedenti penali di cui l'imputato è gravai:o, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va ribadito, peraltro, che la Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha correttamente argomentato sulla non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). L'aggravante invocata è stata correttamente esclusa in considerazione della parzialità del risarcimento, pacifico essendo il principio che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e che la valutazione in ordine alla congruità del risarcimento spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (cfr.

Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Rv. 255187-01; Sez. 5, n. 7826 del 30/A/2022, Bojic, Rv. 284224 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 3130 del 30/11/2023, Di Pasquale, non nnassimata), atteso anche che, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, la mancata costituzione di parte civile non costituisce motivo per ritenere l'avvenuta integrale soddisfazione della vittima. Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno -comprensivo non solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale- è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito il quale, oltre a considerare il quantum, deve valutare l'avvenul:o ravvedimento del reo e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, Maier, Rv. 282424 - 01); complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229-01; da ultimo Sez 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata).

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso inerenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono fondati. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere applicata a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazicne ogniqualvolta le attenuanti siano concesse per motivi attinenti alla personalità dell'imputato (vedi Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez, Rv. 272375 - 01 nonché Sez. 6, n. 12414 dell'08/03/2011, V., Rv. 249646 - 01: "in tema di reato continuato, il giudice non ha espressamente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti, queste devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non solo per la mancanza di una specifica indicazione segno contrario, ma anche per il principio del favor rei e per la natura stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e pertanto concedibili in relazione a tutti i fatti addebitatigli"; da ultimo Sez. 3, n. 43996 del 12/09/2023, Morello, non massimata).

La Corte territoriale, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della comprovata resipiscenza manifestata dall'imputato, avrebbe dovuto ragguagliare la pena detent va applicata per la continuazione con il reato satellite alla pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen., ciò in considerazione del fatto che il reato di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. è sanzionato con la sola pena pecuniaria. Le Sezioni Unite di questa Corte, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione, hanno, infatti, statuito che l'aumento di pena per il reato-satellite deve essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato-satellite, e dunque l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (vedi Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751- 01; da ultimo Sez. 5, n. 45615 del 28/09/2023, Papa, non massimata). A tali coordinate ermeneutiche non si armonizza la decisione in verifica, in punto di commisurazione della pena laddove la sanzione è stata determinata prevedendo, sul più grave reato di cui al capo 1), l'aumento di mesi 4 e giorni 15 di reclusione per il reato di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. che, dunque, quanto al genere di pena, si appalesa disallineato rispetto ai principi sopra illustrati. Ciò detto, tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena finale in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.500 di multa.

Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2.500 di mult