Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14657/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14657/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14657/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9/11/2023 rigettava l'appello proposto da William Nazareth Perez Nunez avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/9/2023 che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 143 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14657/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare andava tradotta, almeno oralmente; tale omissione ne ha determinato la nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
difficoltà linguistiche diritto di traduzione utilizzazione delle lingue grave deficienza del procedimento all'estero adeguamento della pena ordine d'arresto per estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 143 cod. proc. pen
Dalle premesse poste discende la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEREZ NUNEZ WILLIAM NAZARETH nato in Honduras il 10/12/2004 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamenl:o con rinvio del provvedimento impugnato; udito il difensore, avv. MICHELE SCARNERA, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9/11/2023 rigettava l'appello proposto da William Nazareth Perez Nunez avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/9/2023 che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 142 e 292 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che dagli atti emerge che l'imputato non comprende la lingua italiana, avendo necessità di un interprete di lingua spagnola e che l'ordinanza di aggravamento non gli è stata tradotta, con conseguente nullità di quest'ultimo provvedimento e della sequenza procedimentale che da esso trae origine. A conforto di quanto sostiene cita giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Sul tema della traduzione del provvedimento giurisdizionale all'imputato che non conosce la lingua italiana si è pronunciata di recente questa Corte nella sua più autorevole composizione (udienza del 26/10/2023, imp. Niecko). Sebbene ad oggi la motivazione non sia stata ancora depositata, dalla informazione provvisoria n. 15-23 risulta che è stato affermato il principio di diritto secondo il quale, qualora dagli atti sia già emerso che l'imputato o l'indagato non conoscano la lingua italiana, l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare personale ne determina la nullità, ai sensi del comb nato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen.

Orbene, nel caso di specie, dagli atti del procedimento risulta evidente la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'odierno ricorrente, posto che i) nel verbale di arresto del 23/8/2023 si dà atto che "necessita interprete di lingua spagnola", benché del tutto illogicamente si premetta che l'arrestato "parla e comprende la lingua italiana" (se così fosse, non si comprenderebbe il senso nella necessità di nominare un interprete); all'udienza di convalida era presente l'interprete di lingua spagnola, che provvedeva a tradurre oralmente la l'ordinanza cautelare.

Quanto alla rinuncia del ricorrente alla traduzione scritta degli atti del procedimento, ivi compresa la sentenza, si osserva come all'evidenza essa non implichi la rinuncia anche alla traduzione orale. Dalle premesse poste discende la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), con riferimento alla sua omessa traduzione. Del resto, l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE, nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l'esercizio dei diritti di difesa indica espressamente «i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali».

Evidenti ragioni di analogia in bonam partem, considerata l'identica incidenza sulla libertà personale dell'interessato, impongono di ricomprendere sotto l'àmbito di operatività di tale regola anche i provvedimenti che - come quello impugnato - aggravano la misura cautelare, posto che hanno sensibili ricadute sulla libertà personale (Sezione 6, n. 45293 del 8/11/2023, Burri, Rv.285390 - 01, con riferimento all'omessa traduzione del provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in tema di mandato d'arresto europeo).

In conclusione, l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare andava tradotta, almeno oralmente; tale omissione ne ha determinato la nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella di aggravamento della misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma in data 21/9/2023, con il conseguente ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di aggravamento della misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma in data 21/9/2023 e, per l'effetto, ordina il ripristino degli arresti domiciliari nei confronti di Perez Nunez William Nazareth. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso i