Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14656/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14656/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Avuto riguardo al sopravvenuto decesso del ricorrente, occorre rilevare preliminarmente come sia inibito alla Corte di cassazione ac:certare l'esistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen., verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso avverso ordinanza cautelare; se del caso, la relativa declaratoria potrà essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta e dell'art. 69 cod. proc. pen., dal giudice del procedimento principale eventualmente instaurato nelle more (cfr., relativamente alle misure cautelari reali, ma con considerazioni estendibili anche alle misure precautelari e cautelari personali, Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 382 cod. proc. pen, art. 150 cod. pen, art. 69 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14656/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, poiché la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, di modo che non può che restare interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza in vita del soggetto che l'ha proposta.

Parole chiave

Generato dall'IA
decesso del coniuge disposizione a causa di morte perdita dell'interesse degno di protezione revoca dell'esecutore testamentario dichiarazione di scomparsa registro delle morti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 382 cod. proc. pen
Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 382 cod. proc. pen., per insussistenza dello stato di quasi-flagranza, avuto riguardo al tempo intercorso tra il delitto e l'intervento della polizia giudiziaria e al difetto di tracce del reato rinvenute bella disponibilità dell'indagato.
art. 150 cod. pen
Avuto riguardo al sopravvenuto decesso del ricorrente, occorre rilevare preliminarmente come sia inibito alla Corte di cassazione ac:certare l'esistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 150 cod.
art. 69 cod. proc. pen
pen., verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso avverso ordinanza cautelare; se del caso, la relativa declaratoria potrà essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta e dell'art. 69 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TUPPUTI RUGGIERO nato a BARLETTA il 02/02/1967 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PIERO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. LOREDANA DI GIOVANNI, che ha comunicato il decesso del ricorrente. RITENUTO IN IFATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescare ha convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Ruggero Tupputi in relazione al reato di cui agli artt. 99, 628, primo comma e terzo comma, nn. 1 e 3-bis, cod. pen. e ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Ha presentato ricorso per cessazione, a mezzo del proprio difensore Ruggero Tupputi, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 382 cod. proc. pen., per insussistenza dello stato di quasi-flagranza, avuto riguardo al tempo intercorso tra il delitto e l'intervento della polizia giudiziaria e al difetto di tracce del reato rinvenute bella disponibilità dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'emissione dell'ordinanza cautelare in violazione degli artt. 380 e 382 cod. proc. pen., non sussistendo i presupposti per convalidare l'arresto. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole della scelta della misura intramuraria, incompatibile con le condizioni di salute dell'indagato.

3. È stato acquisito in limine certificato di morte di Ruggiero Tupputi in data 10 dicembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avuto riguardo al sopravvenuto decesso del ricorrente, occorre rilevare preliminarmente come sia inibito alla Corte di cassazione ac:certare l'esistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell'art. 150 cod. pen., verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso avverso ordinanza cautelare; se del caso, la relativa declaratoria potrà essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta e dell'art. 69 cod. proc. pen., dal giudice del procedimento principale eventualmente instaurato nelle more (cfr., relativamente alle misure cautelari reali, ma con considerazioni estendibili anche alle misure precautelari e cautelari personali, Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612).

2. Deve essere pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso, poiché la morte dell'indagato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, di modo che non può che restare interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza in vita del soggetto che l'ha proposta.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso per morte del ricorre