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Ordinanza — n. 14103/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation in plea bargain sentencing. The court ruled the appeal was inadmissible because the lower court's reasoning was sufficient under plea bargain rules. The appellant's generic complaint failed to meet the threshold for a valid cassation review. The decision emphasizes that plea bargain sentences require only concise and essential reasoning. The court rejected the argument that more detailed motivation was necessary. The ruling upholds the principle that implicit findings of non-punishment are sufficient in plea contexts. The judgment concludes that the appeal was properly dismissed for lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court's sentencing decision lacked proper motivation. The appellant argued the reasoning was insufficient regarding the crime under Article 494 of the Penal Code, but the court found the appeal generic and unsupported by specific facts. The court ruled that in plea bargain proceedings, the judge's duty is limited to concise reasoning on positive findings, while negative findings on non-punishment grounds do not require explicit motivation unless concrete elements exist in the record.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargain proceedings, the sentencing judgment requires only concise and essential reasoning for positive findings, while negative findings on non-punishment grounds need not be explicitly motivated unless concrete elements exist in the case file.

Parole chiave

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plea bargain sentencing lack of motivation cassation inadmissibility generic appeal grounds implicit non-punishment sostituzione dei motivi sanzione sostitutiva sostituzione nell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rieti, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati (artt.
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 494 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giovanni D'Angelo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 27 comma 3 Cost.
c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;
Art. 129 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rieti, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati (artt.
art. 494 cod. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giovanni D'Angelo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto
Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla Chavez
Cass. Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, Antonacci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Angelo Giovanni, nato a Napoli il 05/07/1975 rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Cappiello, di fiducia avverso la sentenza in data 06/12/2023 del Tribunale di Rieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Rieti, ritenuta la continuazione tra i fatti contestati (artt. 81 cpv., 110, 494, 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen.) e quelli già giudicati con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 24/07/2021 (irrevocabile in data 21/02/2023), considerato come più grave il capo F) della citata sentenza, tenuto conto della diminuente per il rito, applicava a Giovanni D'Angelo, quale aumento a titolo di continuazione per i reati a lui ascritti, la pena di mesi tre di reclusione ed euro 133 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giovanni D'Angelo, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l'altra negativa. Positiva, quanto all'accertamento:

a) della sussistenza dell'accordo tra le parti sull'applicazione di una determinata pena;

b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell'applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze;

c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma 3 Cost.;

d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all'esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, l'obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Invero, l'accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev'essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l'imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla Chavez, Rv. 199800).

Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denurciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Cass. Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, Antonacci, Rv. 186280).

La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri anche con riferimento al reato di cui all'art. 494 cod. pen.; di contro, l'impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle