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Sentenza — n. 13975/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preventive seizure in aggravated fraud case, upholding conviction for fraud over tax evasion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Moncada Costruzioni and its administrators inadmissible. The lower court had convicted the defendants of aggravated fraud rather than tax evasion, citing deceptive acts and employee demotion schemes. The court affirmed this qualification and the necessity of the seizure due to the company's financial instability and risk of asset dissipation.

Regesto Legislator

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Art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.; Art. 37, I. 24 novembre 1981, n. 689; The court holds that tax evasion and fraud against the State can only coexist when the conduct yields additional profit beyond tax evasion, and that fraud requires specific artifices and ruses absent in mere omission.

Parole chiave

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aggravated fraud tax evasion concurrence preventive seizure periculum in mora speciality principle asset dissipation Cassation inadmissibility perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
pen., 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e 37, I.
I. 24 novembre 1981, n. 689
74, e 37, I. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorrono per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio difensore, la Moncada Costruzioni, Stefano Moncada e Calogero Volpe, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio difensore, la Moncada Costruzioni, Stefano Moncada e Calogero Volpe, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012, Riondato
Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di COSTRUZIONI MONCADA S.R.L. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E L.R. MONCADA ILARIA MONCADA STEFANO nato ad AGRIGENTO il 18/05/1965 VOLPE CALOGERO nato ad AGRIGENTO il 04/05/1962 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; sentite le richieste del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. MARCO GIGLIO, per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Ilaria Moncada, quale amministratore legale di Moncada Costruzioni Srl, avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 20 ottobre 2023, che ha disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente, sino alla concorrenza di euro 137.158,62, su denaro e beni nella disponibilità della suddetta Moncada Costruzioni in relazione ai reati di cui agli artt. 81-640, secondo comma, n. 1, cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione, con un unico atto a mezzo del proprio difensore, la Moncada Costruzioni, Stefano Moncada e Calogero Volpe, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 640, secondo comma, cod. pen., 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e 37, I. 24 novembre 1981, n. 689. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussunzione della vicenda nella fattispecie di truffa aggravata, sul presupposto che oltre alla presentazione di denunce in tutto o in parte mendaci, sarebbero riscontrabili ulteriori artifici e raggiri, consistiti nella prolungata attività diretta al fittizio demansionamento dei lavoratori, con attribuzione indebita dell'indennità di trasferta.

Rileva la difesa, contestando preliminarmente la ricostruzione in fatto operata dai giudici della cautela, come non si sia tenuto conto della consolidata giurisprudenza per cui i reati tributari e la truffa ai danni dello Stato possono concorrere soltanto quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. Analogamente, il principio di specialità dovrebbe operare anche con riferimento al delitto di omissione o falsità di registrazioni o denunce obbligatorie con omissione del versamento di contributi previdenziali. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura la carenza di motivazione in ordine al perículum in mora. Il mero richiamo alla naturale volatilità del denaro nell'ordinanza impositiva, reiterato dal giudice dell'impugnazione cautelare, non assolverebbe l'obbligo argomentativo sulla necessità di anticipare il contenuto del provvedimento ablatorio.

3. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Premesso che, vertendosi in tema di misure cautelari reali, non può censurarsi la ricostruzione in fatto che non esondi in carenza a mera apparenza della motivazione, la vicenda come descritta dai giudici della cautela, che correttamente sottolineano la fluidità dell'attuale piattaforma investigativa, non ha per oggetto, in primo luogo, violazioni tributarie, bensì previdenziali (di modo che appare del tutto ultroneo il richiamo ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, peraltro mediante citazioni di precedenti attinenti esclusivamente alle frodi mediante false fatturazioni) e presenta, in aggiunta alle falsità documentali nelle denunce obbligatorie all'Inps e pur finalizzata al medesimo scopo di evasione contributiva, un'ulteriore attività di elaborata manipolazione dell'organigramma e del mansionario formali rispetto alle reali dinamiche aziendali, concretamente decettiva e inequivocabilmente riconducibile alla nozione di "artificio" ai sensi dell'art. 640 cod. pen.

Risulta pertanto corretta, allo stato, e coerente con le risultanze procedimentali come ampiamente illustrate, la qualificazione giuridica ritenuta nell'ordinanza impugnata, in luogo del meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria di cui all'art. 37, I. 24 novembre 1981, n. 689. Invero, il Collegio condivide appieno la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il meno grave reato di cui all'art. 37 citato si differenzia dalla truffa - oltre che per la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad omettere il versamento in tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria - anche per l'assenza di artifici e raggiri (Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012, Riondato, Rv. 253646).

2. Quanto al secondo motivo, i giudici di merito - cfr. pp. 99ss - ottemperano appieno al proprio onere argomentativo in merito alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione mediante il sequestro preventivo dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, non solo facendo cenno alla notoria volatilità delle somme depositate su conti correnti, ma - avuto riguardo alla lunga contestualizzazione della vicenda da cui emerge una significativa illiquidità - anche al concreto pericolo di dispersione desumibile dallo stato di crisi del gruppo aziendale, dal significativo importo dei profitti conseguiti, dalle modalità elusive con cui sono stati perpetrati i delitti oggetto della imputazione provvisoria (descrivendo ampiamente una sistematica attività fraudolenta e predatoria, diretta a imporre il demansionamento apparente e coatto dei dipendenti, costretti ad accettare la soperchieria e le conseguenti perdite economiche attuali e soprattutto future, anche con la minaccia del licenziamento).

È stato così adeguatamente giustificata la necessità del vincolo cautelare, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento degli indagati, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del patrimonio, senza che gli stessi elementi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).

3. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del