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Ordinanza — n. 13974/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was signed solely by the defendant, Salvatore Esposito. The lower court had confirmed convictions for crimes under Articles 648 and 474 of the Penal Code, but the appellant argued for a review of the reasoning and sentencing. The court ruled that following legislative amendments, appeals must be signed exclusively by defense attorneys registered on the special roll, rendering a personal signature invalid.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be signed by defense attorneys registered on the special roll of the Court of Cassation; a signature by the accused personally renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature invalidity special defense attorney roll Cassation procedural rules legislative amendment 2017 contraffazione di merci esame di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 09/08/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 9 febbraio 2022, nei confronti di Salvatore Esposito, in relazione ai delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione - sottoscritto soltanto dall'imputato - deducendo la carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché non può essere presentato dalla parte personalmente, Infatti, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il C6splierf stensore Il