Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13973/2024 — snpen Generato dall'IA

Prejudicial referral to Cassation declared inadmissible as no actual territorial jurisdiction conflict exists between courts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the prejudicial referral regarding territorial jurisdiction inadmissible and ordered the return of files to the Tribunal of Enna. The Tribunal had remitted the case without determining whether it was competent or if a genuine conflict of jurisdiction existed between multiple prosecutors. The Court ruled that a referral is only permissible when a real, abstract conflict of jurisdiction is present, not merely when a party requests the court to create such a situation. Consequently, the Tribunal failed to fulfill its duty to analyze the specific facts and decide on its own competence before referring the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24-bis cod. proc. pen.; The prejudicial referral to the Court of Cassation is inadmissible unless an actual conflict of territorial jurisdiction between two or more judges is abstractly configurated, requiring the lower court to first determine its own competence or the existence of a genuine conflict.

Parole chiave

Generato dall'IA
prejudicial referral inadmissibility territorial jurisdiction conflict Court of Cassation referral procedural competence analysis procedural economy principle indagine internazionale per truffa trasmissione per incompetenza accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24-bis cod. proc. pen.
Il Tribunale di Enna, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 24 novembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa.
art. 24-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen.
art. 30 cod. proc. pen
art. 121 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023
Il Collegio condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv.
Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023
Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023
Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv.
Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023
285334; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv.
Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023
285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv.
Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023
285114; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023
37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.nn.; Sez.
Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023
28561 del 20/06/2023, n.nn.; Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv.
Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023
285089; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.).
Sez. 2, n. 19549 del 23/11/2023
Il Tribunale investito della questione, d'altronde, deve chiarire proprio le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (Sez. 2, n. 19549 del 23/11/2023, n.m.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da TRIBUNALE di ENNA con ordinanza del 24/11/2023 nel procedimento a carico di DONGARRÀ FRANCESCO nato il 05/02/1972 a PETRALIA SOTTANA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Enna, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 24 novembre 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa. L'azione penale, afferma il Giudice remittente, è stata esercitata in relazione al delitto di cui all'art. 640 cod. pen, per il quale le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Termini Imerese e di Gela si sono già espresse per l'incompetenza dei rispettivi Uffici giudicanti. L'imputato ha poi eccepito l'incompetenza del Tribunale di Enna in favore del Tribunale di Roma, poiché il reato è stato commesso all'estero, ovvero in subordine del Tribunale di Palermo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il rinvio pregiudiziale è inammissibile.

1. Il Collegio condivide e ribadisce l'interpretazione del nuovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale [..., applicando] i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., deve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod. proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. [...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».

«La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente».

In sintesi, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando funditus la questione (individuando tutti gli elementi concreti rilevanti, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione) e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424;

Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114; Sez. 2, n. 37881 del 16/06/2023, n.m.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, n.nn.; Sez. 6, Ord. n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.).

2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale, non risulta allo stato neppure astrattamente configurabile alcuna situazione di conflitto. Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due (o più) opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza (nel qual caso deve sollevare il conflitto).

Solo il giudice che si ritiene competente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollevare il conflitto) e non ritenga infondate le eccezioni difensive può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Il Tribunale investito della questione, d'altronde, deve chiarire proprio le ragioni dell'impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti (Sez. 2, n. 19549 del 23/11/2023, n.m.). Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto come una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato e dispersivo.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Enna ha direttamente, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte in via esplorativa, senza prendere posizione alcuna sulle diverse alternative procedimentali (neppure compiutamente ricostruite nei loro elementi fondamentali). Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Enna.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna p