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Sentenza — n. 13972/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidentiary basis for usury rate and mafia aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Pasquale Balascio's cassation appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the evidentiary basis for usury rates and mafia aggravating circumstances. The court found the lower tribunal's reasoning logically sound, relying on intercepted conversations and dismissing the defense's alternative reconstruction of financial documents. Consequently, the detention order was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds fail to specifically address the court's reasoning or lack sufficient factual basis to challenge the lower court's assessment of evidence and legal requirements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility usury rate evidentiary basis mafia aggravating circumstance preliminary detention order insufficient specific grounds perseguimento penale per truffa indagine per riciclaggio di denaro reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbr
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BALASCIO PASQUALE nato ad ACERRA il 15/07/1988 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 16 ottobre 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pasquale Balascio in relazione al reato di cui agli artt. 644 e 416-bis.1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Pasquale Balascio, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Illogicità o contraddittorietà della motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il Tribunale avrebbe riconosciuto la sussistenza del tasso usurario sulla base di elementi evanescenti (un'unica intercettazione telefonica, suffragata da mere congetture), disattendendo le argomentazioni del consulente contabile della difesa, che aveva ritenuto non superato il tasso soglia, sulla base della sola documentazione di sicura provenienza, ovvero le cambiali e gli appunti rinvenuti presso le persone offese e l'indagato. 2.2. Carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, esclusivamente presunta sulla base di «ipotetici "profili di contesto ambientale"». 2.3. Inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, assertivamente affermata sulla inconsistente base dell'aggravante suaccennata e di risalenti e non specifici precedenti penali.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'ordinanza impugnata sottolinea come - a fronte della evidente mancanza di sincerità delle persone offese, oltremodo intimorite, e dell'implausibilità della versione dell'indagato - deve darsi preminente rilievo, in questa fase procedimentale ancora fluida, alle nettissime affermazioni contenute in alcune conversazioni intercettate, individuando, con ragionamento privo di vizi- logico giuridici e dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità, il saggio di interessi del 100% annuo (pp. 2-6). L'alternativa ricostruzione offerta dalla difesa è congruamente disattesa, evidenziando la parzialità del materiale documentario considerato e la stessa non perfetta tenuta logica degli esiti del consulente, che si trova a dover imputare implausibilmente a mera garanzia un pacco di cambiali per complessivi euro 50.000 (pp. 6-7).

Il motivo è dunque non consentito, sollecitando un'impossibile nuova ponderazione della piattaforma indiziaria. 3.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente, in primo luogo, omette di confrontarsi con l'ampio apparato motivazionale, trascurando di misurarsi con passaggi fondamentali del percorso giustificativo e cadendo in tal modo in un'insuperabile aspecificità dei motivi. L'atto di impugnazione non tiene infatti nella minima considerazione i plurimi elementi - in particolare, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e captazioni - che collocano l'intera condotta usuraria nell'alveo delle attività di diretto interesse del clan Andretta e consentono di rilevare i devastanti effetti della sopraffazione mafiosa nei confronti delle persone offese, timorose persino di riferire la vicenda con sincerità agli inquirenti, quale diretta conseguenza dell'avvalimento della forza intimidatrice che promana dall'associazione (pp. 2-6, 8).

I profili di censura in tema di esigenze cautelari sono dunque altresì manifestamente infondati, a fronte della doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari (non scalfita, nel caso di specie, da elementi di segno contrario, secondo la valutazione dei giudici di merito, ed anzi corroborata dai chiari indici di un probabile ricorso ad atti violenti, nonché dal curriculum criminale del ricorrente) e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 febbr