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Sentenza — n. 13971/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed for inadmissibility as it alleged only evaluative errors, not perceptual ones under Art. 625-bis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Davide Palmieri inadmissible. Palmieri argued the lower court committed a perceptual error regarding documentary evidence, but the Court found the contested issues were purely evaluative. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict criteria for perceptual errors under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; An extraordinary appeal based on a perceptual error is inadmissible if the contested decision involves evaluative judgments rather than factual misperceptions caused by a clerical mistake in reading internal court records.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility perceptual error vs evaluative error Article 625-bis Code of Criminal Procedure Cassation Court procedural rules calumny conviction appeal motivi di revisione ricorso straordinario per nullità procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Davide Palmieri, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 94, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
Art. 17, D.L. 22 giugno 2023, n. 75
150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n.
art. 625-bis cod. proc. pen
Davide Palmieri, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli
Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato
283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv.
Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio
282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv.
Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini
279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto nell'interesse di PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. SILVIO DI STEFANO, per la parte civile Patrizia Gritti, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese come da nota allegata; lette le conclusioni dell'avv. SIMONA MERISI, per la parte civile Antonio Unito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con liquidazione delle spese come da nota allegata.

RITENUTO IN FATTO

1. Davide Palmieri, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 30982/2023 del 07/06/2023 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo Palmieri avverso la sentenza emessa il 19 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di calunnia.

2. Deduce il ricorrente che la sentenza di legittimità, per quanto attiene alla valutazione del secondo motivo di ricorso, si fonda su un errore di percezione, essendosi equivocato sul contenuto dell'atto di impugnazione. Lungi dal sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, il suddetto secondo motivo sarebbe stato in effetti diretto ad evidenziare come la convinzione della colpevolezza degli accusati derivasse da materiale documentale.

3. È stata in limine trasmessa memoria difensiva, sottoscritta soltanto dalla parte personalmente.

4. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso straordinario è inammissibile.

1. Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

È opportuno precisare che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì - se del caso - di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Ricciarelli, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453). Tanto premesso, appare evidente l'insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Il ricorso straordinario di Davide Palmieri, a fronte della apparente ampiezza di argomenti e del richiamo all'errore percettivo, postula in effetti che la Corte di cassazione sia incorsa in vizi - peraltro del tutto insussistenti in concreto - di natura evidentemente ed esclusivamente valutativa e si limita a invocare in questa sede, per l'ennesima volta, una rilettura della piattaforma probatoria, in maniera affatto incongrua rispetto al perimetro valutativo del giudice di legittimità e ancora di più al carattere straordinario del rimedio processuale esperito.

3. La motivazione della sentenza n. 30982/2023, infatti, ritiene che, sotto l'abito del vizio di motivazione e del travisamento della prova, il secondo motivo del ricorso fosse diretto, a fronte di una motivazione della pronuncia impugnata priva di vizi logico-giuridici, a una nuova ponderazione delle emergenze processuali (tracciatura e autenticità delle missive, attendibilità della persona offesa, fatti precedenti alle condotte oggetto di contestazione). Nonostante la evidente natura valutativa di tali conclusioni (peraltro ineccepibili), nel ricorso straordinario, reiterando le argomentazioni in punto di merito disattese nel giudizio ordinario, si insiste ancora per una diversa ricostruzione della vicenda, per quanto attiene alla sussistenza del dolo di calunnia.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alle spese sostenute da Gritti Patrizia che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei,00 oltre accessori di legge e da Unito Antonio che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei,00 oltre accessori di legge. Così deciso il