Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Articles 581 and 582 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to annul the second-instance judgment. The appellant raised four grounds, including procedural violations regarding a defense conflict and the failure to hear specific witnesses, while the civil party argued these claims were unfounded. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Articles 581 and 582 of the Code of Criminal Procedure, as the arguments were merely generic deductions without detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, e 582 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for illegality with the necessary detail, limiting itself to generic deductions or mere documentation of concurrent professional commitments without explaining why a substitute was impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO RAFFAELE nato a Napoli il 28/08/1975 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE di APPELLO di ANCONA PARTE CIVILE: FIMI s.p.a. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv.
LUCIO OLIVIERI del foro di Ancona, che ha concluso per il rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni civili; spese e compensi come da separata nota. Lette le conclusioni dell'Avv. MICHELE SARNO del foro di Salerno che ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata, eventualmente, in subordine, con rinvio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 07/07/2023 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17/05/2021 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale l'imputato appellante Raffaele Marino era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del delitto di truffa aggravata in danno della Fimi s.p.a. (pena condizionalmente sospesa, subordinatamente al pagamento della disposta provvisionale, in relazione al risarcimento del danno riconosciuto alla costituita parte civile), ha concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di Raffaele Marino sulla base di quattro motivi: - inosservanza di norme processuali per il negato rinvio dell'udienza del 17 maggio 2021 a causa dell'impedimento del difensore, impegnato in altro procedimento, con revoca implicita dell'ordinanza di ammissione delle prove, atteso che in quella stessa udienza, verificata l'assenza dei testi regolarmente citati, il Tribunale aveva definito il giudizio, emettendo la sentenza di condanna; - vizio di motivazione circa la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione dei testi indicati dalla difesa e non sentiti; - vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; - vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio (diniego delle circostanze attenuanti generiche, determinazione della pena, pagamento della provvisionale quale condizione per la sospensione condizionale). 2.1.
Con memoria del 13 febbraio 2024, la difesa della parte civile ha confutato i singoli motivi di appello, ritenendoli infondati e, comunque, inidonei ad inficiare la pretesa risarcitoria riconosciuta dai giudici di merito. Con memoria del 1 marzo 2024, la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni della Procura Generale, precisando i motivi di ricorso al fine di evidenziarne la fondatezza.
3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
4. Con riferimento ai rilievi di carattere processuale, va rilevato, innanzitutto, che l'eccezione di nullità per la violazione del diritto di difesa, a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 17 maggio 2021 risulta accennata in appello e sostanzialmente proposta per la prima volta in cassazione. Dalla lettura dell'atto di appello si rileva, infatti, che la censura era riferita alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e alla mancata escussione dei testi, con generico riferimento ad una istanza di rinvio che "poteva essere oggetto di accoglimento" (pagine 3), sì che la corte territoriale non era tenuta ad occuparsi specificamente della questione. In ogni caso, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395). Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre e documentare il concomitante impegno professionale "per assistere ad un atto istruttorio, quale unico difensore di fiducia di Naimoli Giuseppe" (pag. 2 del ricorso), deducendo (ancora una volta, genericamente) di aver provveduto "a notiziare immediatamente l'Autorità Giudiziaria", senza indicare le ragioni che rendevano essenziale la sua presenza nel diverso processo e, soprattutto, rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale. 4.1. Quanto alla mancata escussione dei testi indicati dalla difesa, sia nel corso del giudizio di primo grado (revoca dell'ordinanza di ammissione) sia in appello (rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) il motivo è generico, non indicandosi:
a) su quali circostanze rilevanti i testi avrebbero dovuto riferire in dibattimento, sì da rendere illegittimo il provvedimento di revoca da parte del Tribunale (la corte territoriale ha confermato a riguardo la superfluità della prova, con argomentazioni in sé non contestate - pagine 5 e 6 della sentenza impugnata);
b) l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione di appello, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep.2015. PR., Rv. 261799).
5. Manifestamente infondati risultano gli ulteriori motivi sulla responsabilità e il trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito analizzato con rigore logico, immune da censure di legittimità, le prove della truffa (dichiarazioni del legale rappresentante della società danneggiata, riscontri documentali, ricezione della merce fraudolentemente ottenuta da parte dell'imputato, mancato pagamento, omessa restituzione dei beni nonostante il sequestro disposto nel corso delle indagini); correttamente sono state negate al Marino le circostanze attenuanti generiche per la personalità negativa desumibile dalla gravità della condotta (consistente danno patrimoniale, in assenza di iniziative per tentare di ridurre gli effetti pregiudizievoli), la pena (un anno e sei mesi di reclusione) è congrua per la fattispecie aggravata contestata, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale è coerente con la previsione normativa (art. 165 cod. pen.) in considerazione altresì del generico rilievo secondo cui l'imputato non sarebbe in grado di effettuare il pagamento.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; l'imputato è, inoltre, condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla parte civile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile FIMI spa che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di le