Cassation annuls appeal judgment for one defendant due to lack of translation for legal impediment; other defendants' appeals dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding Visinel Mihalache due to procedural nullity caused by his failure to appear without proper translation, while dismissing the appeals of his co-defendants. The lower court had rejected a request for adjournment based on a legal impediment, failing to order the translation of the detained defendant as required by law. The court ruled that the absence of a translated defendant constitutes a general nullity, mandating a new trial for Visinel while rejecting the procedural arguments of the other two appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 181, comma 4, cod. proc. pen.: The failure to translate a detained defendant with a legitimate impediment to appear renders the hearing null and void, obligating the judge to order translation ex officio absent an explicit refusal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di MIHALACHE VISINEL nato in Romania il 31/12/1999 ADEL ALI SORINA nato in Romania il 19/01/2002 MIHALACHE MARIUS nato in Romania il 30/11/2001 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio, con restituzione degli atti al Corte d'Appello di Firenze; letta la memoria dell'avv. ELENA PELLEGRINI, difensore pro tempore dei ricorrenti, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19 aprile 2022 dal Gup del Tribunale di Arezzo nei confronti di Visinel Mihalache, Sorina Adel Ali e Marius Mihalache, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 628, commi secondo e terzo, n. 1, cod. pen., confermando nel resto.
2. Tutti i suddetti indagati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori con un unico atto, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. Lamentano in primo luogo i ricorrenti il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal comune difensore avvocato Luciano Guidarelli. Si eccepisce altresì l'omessa comunicazione dell'udienza di discussione anche al co-difensore di Visinel Mihalache, nominato successivamente all'arresto in data 30 marzo 2023. Ci si duole infine della mancata traduzione del suddetto imputato detenuto e la conseguente nullità della dichiarazioni di assenza.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Visinel Mihalache è fondato nei termini di seguito illustrati. I ricorsi presentati nell'interesse di Marius Mihalache e Sorina Adel Ali sono inammissibili.
2. In primo luogo, in disparte ogni considerazione sui precedenti rinvii, richiesti per legittimo impedimento per ragioni di natura sanitaria e concessi dalla Corte territoriale, la nuova istanza di rinvio, depositata in relazione all'udienza del 17 ottobre 2023 in pari data, è stata respinta dai giudici di appello perché la difesa non aveva fatto cenno all'impossibilità di nominare sostituti e, anzi, nel presente processo risultava già nominato - in data 19 aprile 2022, davanti al Giudice per le indagini preliminari - un sostituto, «nella persona dell'avv.
Mori»; peraltro, il solo imputato Visinel Mihalache risultava difeso da due legali. La conclusione è conforme al consolidato orientamento di legittimità, sancito dal suo massimo consesso, a mente del quale l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.
U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01; Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549. Cfr. anche Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330, che ha ulteriormente precisato come il giudice debba comunque accertare anche il carattere eventualmente dilatorio della richiesta, valutando nel merito l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore, che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio).
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
3. Per quanto riguarda, invece, la mancata considerazione in cui è stato tenuto l'impedimento del solo Visinel Mihalache (agli arresti domiciliari per questa causa), secondo l'insegnamento di questa Corte regolatrice, nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato. Pertanto, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso, e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza (Sez.
U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837; Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600. Cfr. anche Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, in tema di restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunicata al giudice procedente, da qualificare come impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, nonché, in termini, per quanto attiene all'imputato in stato di detenzione, Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023, Zannino, Rv. 284346).
Dalla mancata traduzione - obbligatoria (e ferma restando l'equiparazione alla custodia intramuraria della restrizione agli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), salva la possibilità di autorizzare, se del caso con prescrizioni, l'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, per comparire davanti all'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia - è conseguita la mancata partecipazione dell'imputato, legittimamente impedito, all'udienza nella quale è stato definito il processo. La conseguente nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. risulta in ogni caso tempestivamente eccepita con l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.Resta assorbito dalla fondatezza della doglianza suddetta il distinto profilo della mancata notifica del decreto di fissazione all'altro difensore del medesimo Visinel Mihalache.
3. La sentenza va dunque annullata, limitatamente alla posizione del solo Visinel Mihalache, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, per nuovo giudizio I ricorsi di Marius Mihalache e Sorina Adel Ali, incentrati unicamente sulla questione del mancato rinvio per l'asserito legittimo impedimento del difensore, devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i medesimi ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mihalache Visinel con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio; dichiara inammissibili i ricorsi di Mihalache Marius e Adel Ali Sorina che condanna al pagamento delle spese processuali e de