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Sentenza — n. 13953/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as the more favorable lex mitior rule governs the statute of limitations for private prosecution crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the civil parties and the Public Prosecutor inadmissible regarding a theft case. The lower court had ruled the prosecution time-barred because the victim was notified of the crime after the new statute of limitations began, despite a subsequent law reintroducing ex officio prosecution. The court held that the principle of lex mitior requires applying the more favorable regime to the defendant, which was the private prosecution requirement, thereby invalidating the lower court's application of the stricter timeline.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a new law introduces a more favorable regime of admissibility for a mixed crime during the proceedings, it prevails over previous rules, rendering the defendant's appeal based on the stricter timeline inadmissible.

Parole chiave

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lex mitior principle private prosecution statute mixed crime admissibility procedural favorability criminal time limits termini di ricorso tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 4 cod. pen.
Contrariamente a quanto dedotto dalle parti ricorrenti, il regime di procedibilità, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, è governato dall'art. 2, comma quarto, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
284749 - 01).2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti La Grenade s.r.l.
art. 616 cod. proc. pen
284749 - 01).2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti La Grenade s.r.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LA GRENADE S.R.L. dalla parte civile SE.PI. AN S.R.L. PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: MONTELEONE LUIGI nato a SAN GIORGIO MORGETO il 21/11/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. Saverio Rodi nell'interesse di Luigi Monteleone instava per il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino dichiarava improcedibile l'appropriazione indebita contestata a Luigi Monteleone, rilevando come la lex mit-for applicabile, considerata la successione di leggi nel tempo che regolavano la procedibilità del reato previsto dall'art.646 cod. pen. doveva essere individuata in quella introdotta con il d.lgv. n. 36 del 2018, entrato in vigore alla data del 9 maggio 2018. La Corte rilevava che la procedibilità relativa ai reati consumati in precedenza era stata regolamentata dall'art. 12 del d.lgv. n. 36 del 2018, che ha disposto che per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, come quello per cui si procede - consumato il 26 settembre 2016 - il termine per la presentazione della querela decorreva dalla data in cui era entrato in vigore il decreto (9 maggio 2018), ovvero da quello, successivo, in cui la persona offesa aveva avuto notizia del fatto costituente reato.

La Corte riteneva che, anche volere ritenere che il fatto fosse venuto a conoscenza della persona offesa il 25 giugno 2018, quando i querelanti hanno inviato al Monteleone la lettera di diffida, la querela presentata 18 luglio del 2019 era tardiva, nulla rilevando quanto disposto con la I. n. 3 del 2019 che aveva reintrodotto alcune ipotesi di procedibilità ex officio.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione con ricorsi omogenei sia il pubblico ministero che la parte civile deducendo: 2.1. violazione di legge: il reato sarebbe procebile ex officio tenuto conto del fatto che che la modifica legislativa in ordine alla procedibilità era stata introdotta successivamente alla data di consumazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Contrariamente a quanto dedotto dalle parti ricorrenti, il regime di procedibilità, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, è governato dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.. Sicché, nel caso in cui, nel corso del giudizio (ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza), sia stato introdotto un regime di procedibilità più favorevole al reo, lo stesso deve essere applicato, poiché tale regime individua la lex mitior prevalente su eventuali modifiche sfavorevoli all'imputato, come la reintroduzione della procedibilità ex officio (tra le altre: Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01).2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti La Grenade s.r.l. e Sepi. An. S.r.l. al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorse e condanna i ricorrenti La Grenade s.r.l. e Sepi. An. S.r.l. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7