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Sentenza — n. 13950/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devoluted issues and manifestly unfounded arguments on sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing all three grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower courts erred regarding the definition of fraud and failed to properly address mitigating circumstances, but the Court found these points either not devoluted from the appellate judgment or manifestly unfounded. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed to a merits review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not concern issues devoluted to the appellate court or if the arguments are manifestly unfounded, particularly regarding sentencing discretion exercised based on the defendant's criminal history.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of devoluted issues manifestly unfounded arguments general mitigating circumstances criminal history relevance perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, d educendo con il primo motivo la violazione della legge penale, con riferimento n'art. 367 cod. pen. e la illogicità della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 367 cod. pen
L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, d educendo con il primo motivo la violazione della legge penale, con riferimento n'art. 367 cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 2343 del 28/9/2018, Di Fenza
Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi
Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone
271269 — 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
249163 — 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
259899 — 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCORDO ANDREA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/02/1985 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; udito il difensore della parte civile, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., avv. FABRIZIO LAUDI, in sostituzione dell'avv. NICOLA BRUNO, che ha depositato conclusioni scritte - cui dopo breve discussione si è riportato - e nota spese; Udito il difensore di Scordo Andrea, avv. FRANCESCA BUONPANE, in sostituzione dell'avv. GIOVANNI SISTO VECCHIO, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 6/4/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como in data 27/5/2022, che aveva condannato Andrea Scordo per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, d educendo con il primo motivo la violazione della legge penale, con riferimento n'art. 367 cod. pen. e la illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale ha errato laddove ha sostenuto che il reato di cui all'art. 367 cod. pen. sarebbe stato configurabile anche laddove il furto si fosse svolto con modalità diverse rispetto a quanto indicato in querela. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al reato di truffa, rilevando che la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del reato, senza rispondere ai rilievi difensivi. 2.2 Con il terzo motivo lamenta motivazione apparente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non indica la ricaduta che fatti diversi (commessi contestualmente a quelli per cui si procede) possano avere avuto in relazione alla presente vicenda; evidenzia, poi, l'illogicità della motivazione nella parte in cui nega le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, atteso che si arriverebbe al paradosso per il quale i reati gravi, per i quali sono previste pene edittali alte, sono esclusi dalla applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha affermato che, se anche il furto falsamente denunciato si fosse svolto con modalità diverse, ciò non avrebbe inciso sulla configurabilità della truffa, che sarebbe risultata comunque integrata. Dunque, del tutto inconferente è la giurisprudenza citata in ricorso relativa al delitto di cui all'art. 367 cod. pen., ritenuto configurato da entrambi i giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste Molteni, che provvide a scassinare la cassaforte su precisa indicazione dell'odierno ricorrente. 1.2 Altrettanto inammissibile è la seconda doglianza, atteso che con i motivi di appello non è stata sollevata alcuna questione in relazione al reato di truffa.

Orbene, poiché la cognizione del giudice dell'appello è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti, correttamente la Corte territoriale ha limitato il suo esame alle doglianze contenute nei motivi di appello. Del resto, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sezione 3, n. 2343 del 28/9/2018, Di Fenza, Rv. 274346 - 01). 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.

In proposito, è sufficiente evidenziare che la statuizione sulle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale 2 Sk) confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione dei plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, dato questo ritenuto prevalente rispetto agli elementi positivi evidenziati dal difensore — con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv, 282693 — 01;

Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 — 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 — 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

3. Dall'esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.686/00, Oltre accessori