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Sentenza — n. 13947/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court declares appeal inadmissible due to client's withdrawal following a settlement agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after reaching a settlement with the civil parties. The appellant argued for lack of reasoning regarding civil liability and damages, but the withdrawal rendered these arguments moot. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: When a party withdraws an appeal after a settlement agreement is reached, the appeal is inadmissible and the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement inadmissibility civil liability procedural costs abbandono del procedimento per truffa procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TROILO ELSA MARIA nata ad Atessa il 14 ottobre 1974 avverso la sentenza resa il 2 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. Enrico D'Ambrosio che ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Firenze in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Siena il 24 luglio 2018 ha disposto non luogo a procedere nei confronti di Troilo Elsa Maria essendosi il reato di truffa estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili già disposte in primo grado e in particolare il risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e il pagamento di una provvisionale pari ad euro 15.000, oltre alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Elsa Maria Troilo, deducendo: 2.1 Mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità civile dell'imputata ed omesso esame dei motivi di appello. 2.2 Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e alla liquidazione della provvisionale. 2.3 Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. Con nota trasmessa il 24 gennaio 2024 l'avv. Paolo Panconi nella veste di procuratore speciale dell'imputata ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso da parte della sua assistita, in ragione dell'accordo transattivo intervenuto tra la predetta e le parti civili costituite. L'avv. Duccio Panti quale procuratore speciale delle parti civili costituite ha comunicato di avere preso atto della rinunzia. 4.La rinunzia al ricorso da parte della ricorrente comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso con le statuizioni conseguenziali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore Il Presiden Maria D Borsellino Geppi L' DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE