Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling it was too generic to challenge the first-instance judgment. The appellant argued for procedural nullities regarding service of process and lack of subjective intent, but the court found these arguments failed to meet the threshold for a valid appeal. Consequently, the appeal was rejected because it did not cite specific facts or legal reasons to substantiate the grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179, 420 bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to specify the factual and legal grounds for the alleged violation of the first-instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DI DONATO ARMANDO nato a Napoli il 7 agosto 1961 avverso la sentenza resa il 3 luglio 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. Antimo Giaccio che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto da Di Donato Armando nei confronti della sentenza emessa il 21 Febbraio 2013 dal Tribunale di Napoli, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di appropriazione indebita aggravata. Si addebita all'imputato, nella qualità di amministratore della società da lui rappresentata, di essersi appropriato di un motoscafo che deteneva per effetto delle cessioni di contratto di locazione finanziaria e ometteva di restituire pur non avendo ottemperato agli obblighi di pagamento del canone di locazione.
La Corte di merito ha ritenuto l'impugnazione proposta generica, non avendo formulato motivi sostenuti da specifiche ragioni in fatto e diritto. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 179 e 420 bis cod.proc.pen. e nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato e nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado. Osserva il ricorrente che la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio è stata effettuata al difensore di ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen., nonostante l'imputato nel verbale della tentata notifica fosse stato irritualmente dichiarato irreperibile.
L'imputato giudicato in assenza non ha mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha mai ricevuto un provvedimento formale di vocatio in iudicium. 2.2 Vizio di motivazione poiché l'appello proposto non era generico e si appuntava sulla carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'elemento soggettivo del reato che è stato addebitato al Di Donato solo in ragione del suo ruolo di rappresentante legale della società Smive. 3.11 secondo motivo di ricorso , che per ragioni sistematiche è opportuno esaminare per primo, è manifestamente infondato poiché deduce che con l'appello si intendeva censurare l'assenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, ma non si confronta con il tenore effettivo dell'impugnazione che, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, risulta estremamente generica in quanto neppure riporta elementi specifici del fatto oggetto del giudizio che possano individualizzare e dare sostanza alla censura, ma si limita a richiamare formule generiche in merito all'elemento soggettivo, che potrebbero in ipotesi adattarsi a qualunque condotta ex art. 646 cod.pen.. 3.2 L'inammissibilità dell'appello, correttamente rilevata dalla Corte di merito, preclude la possibilità di eccepire eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, in quanto superate dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, che non erano state neppure dedotte con i motivi di appello.
La eccezione di nullità dedotta con il ricorso è comunque manifestamente infondata poiché già nella sua prospettazione si presenta come una asserita modalità non regolare di notifica e non come una assoluta mancanza di vocatio in judicium, sicchè integra al più una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere dedotta con i motivi di appello e deve pertanto ritenersi sanata. Infine non va trascurato che nel 2013 esisteva ancora l'istituto della contumacia e l'imputato è stato correttamente dichiarato contumace perché nel domicilio da lui dichiarato non era reperibile, sicchè la notifica è stata regolarmente effettuata presso il difensore di ufficio.
Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore Il Presideqte Maria D iela Borsellino Geppin DEPOSITAT