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Sentenza — n. 13944/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance judgment for failure to translate detained defendant despite home detention, ruling presence mandatory.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and remanded the case for a new trial. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by proceeding without translating the detained defendant, who was under home detention, despite no explicit refusal to appear. The court held that the defendant's presence is mandatory in ordinary proceedings unless there is an unequivocal refusal, and the lack of translation constituted a nullity of general order.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020; In ordinary proceedings, the defendant's presence is mandatory unless there is an unequivocal refusal, requiring the court to order translation and remand if the defendant is absent due to legitimate impediment.

Parole chiave

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mandatory defendant presence home detention translation nullity of general order procedural nullity remand for new trial mancata comparizione all'udienza difetto di sottoscrizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
risulta in ogni caso tempestivamente eccepita con l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
Anche a prescindere dunque dalla ulteriore applicazione all'imputato di diversa misura restrittiva per altra causa, dalla mancata traduzione - obbligatoria (e ferma restando l'equiparazione alla custodia intramuraria della restrizione agli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
Sez. U, n.37483 del 26/09/2006
247837; Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MAUGERI ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 02/01/1994 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. DARIO PERNA, per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 25 gennaio 2023 dal Gup del Tribunale di Catania nei confronti di Angelo Alfio Maugeri, per i reati di cui agli artt.628 e 582-585 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Angelo Alfio Maugeri, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la celebrazione del processo di secondo grado, senza disporre rinvio a nuova udienza disponendo la traduzione dell'imputato, di cui si conosceva lo stato di detenzione.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Non è in contestazione, in primo luogo, la piena consapevolezza in capo ai giudici di appello dell'ininterrotta sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari, sin dal momento dell'arresto in flagranza il 18 giugno 2022 (circostanza riportata anche nell'intestazione della sentenza impugnata). A seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio, con istanza in data 14 giugno 2023, il difensore ha presentato richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del citato d.l. n. 137 del 2020. La Corte territoriale ha provveduto in conformità e il processo è stato definito in secondo grado all'udienza pubblica del 6 luglio 2023.

Non risultava agli atti alcuna dichiarazione di rinuncia a comparire. Secondo l'insegnamento del massimo consesso di legittimità, nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato, di modo che, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso, e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837; Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600. Cfr. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Anche a prescindere dunque dalla ulteriore applicazione all'imputato di diversa misura restrittiva per altra causa, dalla mancata traduzione - obbligatoria (e ferma restando l'equiparazione alla custodia intramuraria della restrizione agli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen.), salva la possibilità di autorizzare, se del caso con prescrizioni, l'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, per comparire davanti all'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia - è conseguita la mancata partecipazione dell'imputato, legittimamente impedito, all'udienza nella quale è stato definito il processo.La conseguente nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. risulta in ogni caso tempestivamente eccepita con l'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen.

2. La sentenza va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 21 febbraio 2024