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Sentenza — n. 13941/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil parties' appeal dismissed due to appellate court's failure to notify them of oral hearing request, violating right of defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by civil parties against an appellate court judgment acquitting the defendant. The civil parties argued that the appellate court violated their right of defense by failing to notify them of the defense lawyer's request for an oral hearing, which was subsequently held without their participation. The court ruled that under transitional pandemic regulations, such a request must be communicated to all parties, and the omission constituted a procedural nullity requiring the annulment of the civil effects of the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The failure to communicate a request for oral hearing to private parties in an appeal proceeding constitutes a violation of the right of defense, resulting in a general intermediate nullity of the judgment.

Parole chiave

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right of defense oral hearing request procedural nullity appellate procedure transitional regulations notification obligation annulment of judgment diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Tale omissione avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata, precisamente nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Art. 23-bis, L. n.178/2020
10 ottobre 2022, numero 150, l'art. 23-bis, introdotto dalla L.
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
In particolare, viene lamentata la mancata comunicazione alle parti civili dell'intervenuta richiesta di trattazione orale da parte del difensore dell'imputato inviata ai sensi dell'art. 598 - bis, comma 2, cod.
Art. 94, comma 2, D.Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 622 cod. proc. pen.
pen., comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effettivi civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi di quanto disposto dall'art. 622 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. proc. pen
articolo 598-bis cod. proc. pen
Inoltre, tale disciplina emergenziale è stata poi resa definitiva dall'introduzione dell'articolo 598-bis cod. proc. pen.
art. 622 cod. proc. pen
pen., comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effettivi civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi di quanto disposto dall'art. 622 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.5, n.7750 del 27.10.2022
Sez.5, n.7750 del 27.10.2022, dep.03.03.2022, Rv.282897;
Conf. Sez.6, n.3673 del 19.01.2022
Conf. Sez.6, n.3673 del 19.01.2022, Rv.282750).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRENDA VINCENZO nato a CAGLIARI il 16/04/1976 dalla parte civile RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI nel procedimento a carico di: FAVET BENEDETTO nato a PALERMO il 15/07/1980 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, si dà atto che il ricorso è stato trattato con contradditorio scritto ai sensi dell'art.23, comma 8, D.L. 137/20 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 Marzo 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna emessa il 2 Marzo 2022 dal GUP del Tribunale di Palermo, assolveva l'appellante Benedetto Favet per non aver commesso i fatti contestati e revocava di conseguenza le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite Vincenzo Frenda e la società R.A.I. (Radio Televisione Italiana).

2. Avverso la citata sentenza le parti civili Vincenzo Frenda e la società R.A.I., a mezzo del comune difensore, hanno presentato due ricorsi per cassazione formulando, in entrambi, un unico motivo di identico contenuto.

3. I ricorsi eccepiscono l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.), nonché violazione del diritto al contraddittorio processuale. In particolare, viene lamentata la mancata comunicazione alle parti civili dell'intervenuta richiesta di trattazione orale da parte del difensore dell'imputato inviata ai sensi dell'art. 598 - bis, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente discussione orale del giudizio di appello, alla quale parteciparono solo il P.G. e il difensore dell'appellante. Tale omissione avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata, precisamente nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e devono essere perciò accolti.

2. Dalla documentazione allegata ai ricorsi risulta effettivamente che in data 21.02.2023 il difensore dell'imputato Benedetto Favet inviò ritualmente a mezzo PEC alla cancelleria della Corte di appello di Palermo (a11.5 dei ricorsi), l'espressa richiesta di discussione orale ai sensi e per gli effetti dell'art. 589-bis cod. proc. pen.. A fronte di tale richiesta l'udienza del 14 marzo 2023 si tenne, dunque, in forma "partecipata", con la presenza del difensore dell'imputato e del Procuratore generale che discussero oralmente il procedimento, come risulta dal verbale d'udienza e dalla sentenza impugnata (all.ti n.1 e 6).

I difensori delle parti civili, invece, non ricevettero alcuna comunicazione circa l'intervenuta richiesta di trattazione orale del procedimento, e la Corte palermitana omise di rilevare la mancata comunicazione di tale atto alle parti civili. 2.1 Nel caso di specie, trova applicazione, stante l'inequivoca normativa transitoria di cui all'articolo 94, comma 2, D.Igs. 10 ottobre 2022, numero 150, l'art. 23-bis, introdotto dalla L. n.178/2020 di conversione del D.L. n.137/2020, che stabiliva: "Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".

Inoltre, tale disciplina emergenziale è stata poi resa definitiva dall'introduzione dell'articolo 598-bis cod. proc. pen. che, ai sensi del comma 2, prevede espressamente la comunicazione del provvedimento di ammissione della richiesta di trattazione orale al procuratore generale e ai difensori delle parti; peraltro, tale norma, come già evidenziato, è stata richiamata esplicitamente proprio dal difensore dell'imputato nella sua richiesta di trattazione orale (si veda all.5 dei ricorsi). 2.2 L'omessa comunicazione ai difensori delle parti civili della circostanza che il procedimento si sarebbe svolto nella pubblica udienza con contradditorio orale e non più cartolare, ha pregiudicato il diritto di difesa delle parti civili che, di fatto, non furono poste in condizioni anch'esse di partecipare in presenza all'udienza del 14 marzo 2023 avanti alla Corte di appello di Palermo, con evidente violazione del pieno diritto al contradittorio.

Il Collegio intende qui ribadire i principi già affermati dalla Corte, secondo cui" Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen." (cfr. Sez.5, n.7750 del 27.10.2022, dep.03.03.2022, Rv.282897;

Conf. Sez.6, n.3673 del 19.01.2022, Rv.282750). 2.3 L'accertamento della suddetta nullità per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effettivi civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi di quanto disposto dall'art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.