Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to factual re-evaluation and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Borrelli Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Borrelli challenged a second-instance judgment that convicted him of conspiracy in robbery, arguing violations of law regarding his level of participation and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims because they focused solely on re-evaluating factual evidence and responsibility rather than raising specific legal defects, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals are inadmissible when they merely request a re-evaluation of facts or evidence without raising specific legal defects, as the cassation court cannot substitute its own assessment of factual responsibility.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRELLI PIETRO nato a PESCARA il 14/07/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Ricorre per Cassazione Borrelli Pietro avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che il 19 settembre 2022 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale di Chieti che, all'esito del giudizio abbreviato, lo aveva condannato per concorso in rapina commessa in danno di Tulli Francesco, dipendente del distributore di benzina sito in Chieti scalo. Con il ricorso, a firma avvocato Stefano Sassano, deduce:
1. violazione di legge. Dopo aver richiamato i fatti sostiene l'insussistenza del concorso in ogni sua forma, compreso quella gradata di cui all'articolo 116 codice penale. Ritiene ragionevole ritenere che la possibilità di ascrivere al Borrelli un concorso si arresti nel momento in cui il correo scende dalla sua vettura senza che l'autista conosca i suoi piani.
2. vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 114 cod.pen. Con il ricorso, a firma avvocato Pasquale Provenzano, deduce vizio della motivazione con riguardo alla consapevole partecipazione dell'imputato. Contesta la valutazione delle prove, sottolineando come non sia dato comprendere l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso sul presupposto che il ricorrente ha solo accompagnato il coimputato a recuperare un credito, per il corrispettivo di euro 50. Rileva inoltre che non vi sono elementi dai quali dedurre la consapevolezza dell'imputato della presenza di un'arma impropria.
Sostiene che, come affermato in più occasioni dalla Corte di cassazione, il vizio di motivazione possa emergere anche dal raffronto fra i motivi di appello e il testo della decisione impugnata. L'avvocato Sassano ha presentato memoria con la quale insisteva nei motivi di ricorso. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono palesemente inammissibili in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.
I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici dell'appello. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (responsabilità a titolo di concorso, insussistenza dell'attenuante della minima partecipazione) in relazione ai quali il Borrelli ha svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
D'altra parte, il ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza aspecifici. Inammissibile perché non devoluto in appello è il motivo che investe la presenza dell'arma impropria. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presid Giovanna Verga Geppino ago OSITATO IN CANCEL