Cassation appeals against settlement sentencing are inadmissible except for illegal penalty imposition or procedural consent defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Davide Privitera and Mirko Proietti inadmissible regarding their conviction under the settlement sentencing procedure. The defense argued for a violation of law concerning the legal qualification of the conduct and a lack of motivation in the appellate court's decision. The court ruled that such appeals are barred because the parties' agreement to the settlement terms implies a waiver of all other grievances, including those on legal qualification, unless the penalty itself is proven illegal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentencing judgments are inadmissible for grievances regarding the legal qualification of the facts or the assessment of probation conditions, as the parties' agreement constitutes a waiver of such issues, permitting cassation only for defects in the formation of consent or the imposition of an illegal penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIVITERA DAVIDE nato a ROMA il 12/04/1996 PROIETTI MIRKO nato a ROMA il 28/09/1995 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti applicando agli stessi la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis del codice di rito.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Davide Privitera che deduceva: 2.1.vizio di motivazione: non sarebbe stato analizzato il compendio probatorio posto alla base della conferma della condanna. 3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di Mirko Proietti che deduceva: 3.1.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, che avrebbe dovuto essere ascritta nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quella dell'estorsione.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui: (a) è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01); (b) è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102 -01).
LiC (9)14. eud9n)29 tiumAk/ 5.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo