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Sentenza — n. 13715/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against specific appeal order for lack of specificity in grounds regarding witness testimony and recidiva.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's order dismissing the appeal as inadmissible due to unspecified grounds. The appellant argued that the appeal was specific because it critically analyzed witness testimony and challenged the recidiva finding based on first-instance formulas. The court held that the grounds were not generic as they explicitly detailed factual and legal criticisms, thus making the appeal admissible for merits review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.; Art. 581 e 591 cod. proc. pen.: An appeal is not inadmissible for unspecified grounds if the grounds explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law relied upon by the lower court.

Parole chiave

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specificity of appeal grounds inadmissibility of appeal recidiva assessment witness testimony relevance manifest illogicality of reasoning pericolo di reiterazione divieto di molestie allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduc:e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELESTI MIRCO nato a BOLOGNA il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 21/11/2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 25/9/2023, che aveva condannato Mirco Celesti per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., valutando aspecifici i motivi.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
In altri termini, ritiene il Collegio che nel caso di specie risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CELESTI MIRCO nato a BOLOGNA il 05/11/1986 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

e CONSMERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 21/11/2023 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 25/9/2023, che aveva condannato Mirco Celesti per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., valutando aspecifici i motivi.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduc:e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Rileva che, avendo contestato con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado nella parte in cui attribuiva rilevanza e dirimenza alle dichiarazioni del teste Giuseppe Chierici, il motivo non poteva essere considerato aspecifico; che anche la doglianza in tema di recidiva era specifica, atteso che sottoponeva a puntuale critica la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la recidiva sulla base di formule di stile, in tal modo denunciandone l'insufficiente motivazione.3.

Il ricorso è fondato. Invero, i motivi di appello non erano generici, posto che - con riferimento al primo - si chiedeva una rivalutazione dell'e dichiarazioni rese da Giuseppe Chierici proposta sulla base di una articolata analisi e si evidenziava come anche gli altri elementi a carico fossero inidonei a fondare il giudizio di responsabilità; con riferimento alla ritenuta recidiva si contestava che il fatto sub iudice fosse espressivo di una maggiore pericolosità dell'imputato, nonostante il precedente penale specifico da cui lo stesso risultava gravato.

In altri termini, ritiene il Collegio che nel caso di specie risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Sarà, dunque, questione di nnerito in relazione alla fondatezza o meno dei motivi, ma certamente non di ammissibilità per aspecificità degli stessi. Le considerazioni svolte impongono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 20