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Sentenza — n. 13707/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13707/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIELA ELIO nato a LOCRI il 04/12/1974 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGCISTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13707/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale sanzione sostitutiva adeguamento della pena impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIELA ELIO nato a LOCRI il 04/12/1974 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGCISTINACCHIO; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv.

CATERINA FUDA del foro di Locri, che in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rirvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 01/12/2023 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 20/06/2023, ha confermato l'affermazione di responsabilità di Elio Riela per i reati di truffa e di sostituzione di persona di cui ai capi A e C, riducendo la pena per l'assoluzione dal reato sub B).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen., per l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati, non potendosi a tal fine considerare l'aumento del termine per la contestata recidiva, in concreto non applicata, come si evinceva dai criteri di determinazione della pena; eccezione che poteva farsi valere nel giudizio di legittimità, trattandosi di prescrizione verificatasi prima della pronuncia della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di appello.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. La recidiva contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 99, quarto comma cod. pen., è stata applicata dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, a prescindere dall'incidenza sulla pena, posto che ha comunque determinato un aumento della pena base, ancorché inferiore a quello legale (errore a beneficio dell'imputato). Ai fini della prescrizione del reato, infatti, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, ove le stesse siano state applicate dal giudice di merito, anche se considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti (l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, a dimostrazione che non all'incidenza sul trattamento sanzionatorio deve farsi riferimento ma al riconoscimento della recidiva qualificata).

D'altra parte, l'imputato, in appello, aveva espressamente richiesto che fosse riconsiderata l'applicazione della recidiva sull'ovvio presupposto del riconoscimento dell'aggravante in primo grado. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass