Italian court converts prosecutor's appeal against acquittal into appeal due to procedural defect in first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the Prosecutor General's appeal into a formal appeal because the first-instance judgment was rendered after the trial concluded. The prosecutor argued that the lack of a formal complaint rendered both theft and related money laundering charges unprocedurable, while the defense sought dismissal. The court ruled that since the judgment was post-trial, the appeal must follow the specific procedural rules for appeals rather than direct appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: When a judgment is rendered after the trial concludes, a direct appeal by the prosecutor is converted into a formal appeal, excluding grounds related solely to the reasoning of the first-instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, nel processo a carico di MIRCEA Marius, nato in Romania il 16/02/1999, ZAMFIR Aura, nato in Romania il 01/07/1998; avverso la sentenza del 05/07/2023 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B, con invio degli atti alla Corte di appello di Ancona per ulteriore corso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 2E, febbraio 2024, dal difensore dei resistenti imputati, avv.
Carolina Nicolosi, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del Procuratore generale. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe, che, all'esito del dibattimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro ascritti (furto aggravato il capo A e ricettazione il capo B) improcedibili per difetto di querela; il reato di furto in via diretta, quello di ricettazione in via derivata. 1.1.
In particolare, secondo l'assunto del giudice di primo grado, il difetto di querela per il delitto di furto, presupposto della ricettazione, avrebbe travolto anche il delitto di ricettazione (di merce diversa da quella relativa al furto di cui al capo A) descritto al capo B. 1.2. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 9.4A- 648, corn quinto, cod. pen.) e vizio esiziale di motivazione per illogicità manifesta, in quanto il giudice ha erroneamente ritenuto che il difetto di querela per il reato presupposto (furto diverso da quello descritIto sub A) della ricettazione contestata al capo B riverberasse effetti di improcedibilità anche sul derivato delitto di ricettazione.
2. Il ricorso, proposto avverso sentenza appellabile, emessa all'esito del dibattimento, va qualificato come appello, secondo quanto espressamente previsto dal testo dell'art. 569, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.. 2.1. L'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce, infatti, che la facoltà di ricorrere per saltum avverso la sentenza di primo grado è ammessa solo nel caso in cui si deducano i vizi di cui alle lettere a, b e c, indicate al comma 1, dell'art.606 cod. proc. pen., così esplicitamente escludendo dal panorama dei motivi deducibili con il ricorso "diretto" il novero dei vizi che afferiscono, per quel che in questa sede rileva, alla motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) dell'atto impugnato, ancorché giustapposti ai vizi di "legalità" indicati alle lettere a, b e c, del comma 1 dell'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Rv. 253122, seguita da numerose altre non massimate, ultima delle quali:
Sez. 5, n. 5108 del 24/10/2023, dep. 2024). 2.2. Ciò posto, verificato che la sentenza impugnata è stata emessa all'esito del dibattimento, non resta che convertire il ricorso in appello, seccndo il chiaro tenore dell'art. 569, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio,
P.Q.M.
Convertito-il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello-di Ancona per il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 mar ) 2024.