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Ordinanza — n. 13598/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of special power of attorney required when defendant was absent in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant's counsel lacked a special power of attorney, which is mandatory when the accused was absent in the first instance. The defense argued for a violation of law regarding the conviction, but the court found the procedural defect fatal under Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.; When the accused was absent in the first instance, a special power of attorney is strictly required to file an appeal; without it, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney absent defendant inadmissible appeal procedural defect Code of Criminal Procedure impedimento di un atto dell'autorità difetto di legittimazione del ministero pubblico omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.
In forza di ciò, il difensore avrebbe dovuto munirsi di mandato speciale ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Pavan Marco, nato a Tivoli il 30/05/1990, avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. L'imputato è stato giudicato in assenza nel primo grado di giudizio ed il secondo grado si è svolto con il rito cartolare. In forza di ciò, il difensore avrebbe dovuto munirsi di mandato speciale ad impugnare, come previsto dall'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari nna Petrifnellis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL T" APR, IL FUNZION