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Ordinanza — n. 13597/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmela Rubino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower judge had applied a conditional sentence for fraud, but the appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such grounds are not permitted for cassation appeals under Article 448, which limits appeals to specific issues like legal qualification or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against conditional sentences are inadmissible if they rely on grounds not listed in the law, such as the non-application of acquittal causes.

Parole chiave

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conditional sentence cassation appeal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure legal qualification court costs fraud offense abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputata dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a diversi reati di truffa.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputata dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Rubino Carmela, nata a Napoli il 10/05/1989, avverso la sentenza del 19/01/2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha applicato alla ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a diversi reati di truffa. h/b- 2. Ricorre per cassazione l'imputata dolendosi della mancata applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari na Petruzzellis b-Y1 DISPOSITATO IN CANCELLA RIA SECONDA seztoNE P