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Ordinanza — n. 13596/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13596/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Leonini Giuseppe, nato a Pomigliano D'Arco il 20/08/1970, avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13596/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in esito a concordato in appello e si duole dell'assenza di motivazione frì in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento. di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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soppressione di prestazioni d'invalidità rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione indennità di buonuscita riduzione dell'assegno per grandi invalidi condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Leonini Giuseppe, nato a Pomigliano D'Arco il 20/08/1970, avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorrente impugna la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in esito a concordato in appello e si duole dell'assenza di motivazione frì in ordine alla mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento. di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

2. Deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica, si limita a dolersi della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Anna Petruzelli /1, ( DISPOSITATO IN CANCELLARIA secoNDA SEZIONE FENALE IL 113 APR. 2024 I