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Sentenza — n. 13594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal bond conditions, ruling recidivism risk is prognostic, not specific opportunity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to identify specific opportunities for recidivism. The appellant argued that Article 274 of the Code of Criminal Procedure requires proof of actual future occasions for new crimes, whereas the court held that the requirement is a prognostic assessment of the continuity of the danger to liberty. Consequently, the court affirmed the lower court's decision based on the recent nature of the offense and the defendant's lack of prior record.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The requirement of the actuality of the danger of recidivism in personal coercive measures is not equivalent to the imminence of specific opportunities for further crimes, but rather indicates the temporal continuity of the 'periculum libertatis' assessed through a prognostic analysis of the concrete facts.

Parole chiave

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personal coercive measures danger of recidivism prognostic assessment Article 274 criminal procedure inadmissible appeal continuity of danger specific opportunities pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Antonio Mangano, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.
Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Antonio Mangano, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino
secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv.
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, Fei
Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, Fei, non mass.).
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangano Antonio, nato a Palermo il 15/12/1997 rappresentato ed assistito dall'avv. Rosalia Zarcone, di fiducia avverso la ordinanza in data 26/10/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26/10/2023, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonio Mangano, annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese in data 29/09/2023 in relazione al contestato reato di estorsione in concorso, e, per l'effetto, sostituiva nei confronti delta e- sunnominat@ la misura dell'obbligo di dimora con prescrizioni con quella dell'obbligo di presentazione quotidiano.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Antonio Mangano, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui formale unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Non è stato individuato il motivo per il quale si ritiene sussistente il rischio di recidivazione o, quanto meno, l'elevata probabilità che al ricorrente si presentino effettivamente occasioni analoghe, non meramente ipotetiche o astratte, per compiere ulteriori delitti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo proposto è manifestamente infondato perché contrario all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità. Va subito detto che il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01;

Sez. 3, n. 24257 del 21/04/2023, Fei, non mass.). Ed ancora, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01).

Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale che, con motivazione immune da rilievi di illogicità, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto dalle specifiche modalità del fatto posto in essere in epoca recente con spregiudicatezza ai danni di persona offesa posta in condizioni di particolare vulnerabilità: elemento in fatto che ha reso recessivo il dato (favorevole) della presenza di uno stato di incensuratezza.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, così determinata in considerazione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas