Cassation Court dismisses appeals and corrects a fine amount due to a clerical error in the lower court's judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ruling that one appeal raised an inadmissible ground while the other was based on a factual error regarding the lower court's adherence to a settlement agreement. Although the appeals were dismissed, the Court exercised its power under Article 619 to correct the monetary fine imposed on one defendant from 5,000 to 3,333 euros. The decision established that clerical discrepancies in the judgment device must be rectified to align with the substantive reasoning and agreed terms, while the opposing defendant was exempt from costs due to lack of fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation may correct clerical errors in the judgment device that contradict the substantive reasoning or agreed terms, and may exempt a party from costs if no fault is found in the determination of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SHTUFI RAJMONDO CUI 04LPHR4 nato il 06/06/1992 ZAJMI REI CUI 04MQOFZ nato il 01/11/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorsi trattati de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Zajmi Rei e Shtufi Rajmondo, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona, è stata rideterminata la pena inflitta in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
2. La difesa di Zajmi Rei, con un unico motivo deduce «Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen.». La censura riguarda la misura della pena pecuniaria concordata tra le parti in euro 3.333,00 di multa, differente da quella inflitta con la sentenza impugnata pari ad euro 5.000,00 di multa che pure afferma di avere recepito l'accordo concluso dalle parti.
3. La difesa di Shtufi Rajmondo lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata motivato in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento.
4. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di Shtufi Rajmondo è inammissibile poiché deduce un motivo non consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).
6. Il ricorso proposto nell'interesse di Zajmi Rei è inammissibile poiché muove da un errato presupposto di fatto, ossia che la sentenza impugnata abbia violato l'accordo concluso tra le parti, quando, invece, dalla lettura della motivazione e, in particolare, dal pedissequo calcolo della pena riportato per ciascun imputato, risulta chiaramente che la Corte di merito ha recepito l'accordo concluso tra le parti anche con riguardo alla misura finale della pena pecuniaria (ivi espressamente indicata in euro 3.333,00 di multa, v. pag. 4), incorrendo, poi, in un mero errore materiale nel dispositivo ove è stata indicata la misura corrispondente a quella non ancora ridotta per la scelta del rito abbreviato (pari appunto ad euro 5.000,00 di multa).
7. Ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., va rettificata l'entità della pena pecuniaria, inflitta all'imputato con la sentenza impugnata, nella misura di euro 3.333,00 di multa.
8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Shtufi Raimondo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende; ritiene, invece, il Collegio di escludere la condanna alle spese processuali e all'ammenda per il coimputato Zajmi Rei, stante l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Zajmi Rei CUI 04MQOFZ, e rettifica l'entità della pena pecuniaria irrogatagli con la sentenza impugnata nella misura di euro 3.333/00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso di Shtufi Rajmondo CUI 04LPHR4 che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme