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Ordinanza — n. 13586/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of special power of attorney under Art. 100 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the attorney representing the third interested party lacked the required special power of attorney. The procedural defect stemmed from the attorney qualifying only as a defender without explicitly stating they held the special procurator status mandated by law. Consequently, the court ruled that this omission cannot be cured and resulted in the dismissal of the appeal along with a fine.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. pen.; The absence of a special power of attorney from a private party's defender renders the appeal inadmissible and cannot be remedied by the court.

Parole chiave

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special power of attorney criminal procedure code inadmissible appeal third interested party procedural defect Cassa delle ammende defender qualification restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. civ.
delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 100 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017
Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014
273505; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GUZZONE FRANCESCO, nato a PALERMO il 25/09/1953 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIBUNALE di PALERMO, udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 15-453/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 24 novembre 2023, la Corte • di appello di Palermo. - qualificato come ricorso per cassazione l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di Francesco Guzzone (terzo interessato alla restituzione di beni confiscati nella procedura a carico di Benedetto Capizzi) avverso il provvedimento di rigetto della opposizione avverso il provvedimento del Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della confisca- trasmetteva gli atti a questa Corte per l'esame del ricorso.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che, come dato evincere dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del dovuto esame preliminare di ammissibilità, l'atto di impugnazione qui trasmesso dalla Corte di Palermo è stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.); del resto, nella epigrafe dell'atto il difensore si qualifica solo per tale, senza indicare anche la qualità di procuratore speciale del proprio assistito. La conseguente inammissibilità (Sez. 3, sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260984) neppure è sanabile: "La mancanza della procura speciale ai sensi dell'art.100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.