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Ordinanza — n. 13584/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to waived legal qualification grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the legal qualification of the crime after a settlement agreement was reached in the second instance. The appellant argued that the lower court erred in applying criminal law provisions regarding attempted extortion despite his lack of intent for usury. The court ruled that such challenges to the legal characterization of facts are excluded from cassation review when parties have agreed to a settlement, as this implies a waiver of those specific grievances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement sentences cannot challenge the legal qualification of facts, as the agreement entails a waiver of such grievances, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement cassation appeal legal qualification waiver of grievances criminal procedure code risarcimento per atto illecito altri reati fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 10/10/2023, la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso l'indicata sentenza del 10/10/2023 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Stefano Lattanzi, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 610 c.p.p.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
pen., la «violazione di legge penale» e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata e continuata di cui al capo b) dell'imputazione.
art. 129 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTANZI STEFANO, nato a Roma il 13/09/1962 avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10/10/2023, la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 18/01/2023 del Tribunale di Roma, rideterminava in quattro anni e sei mesi di reclusione ed € 8.200,00 di multa la pena irrogata a Stefano Lattanzi per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di usura aggravata (dall'avere commesso il fatto in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale) e continuata (capo a dell'imputazione), tentata estorsione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) e continuata (capo b dell'imputazione) e lesioni aggravate (sempre dal cosiddetto nesso teleologico) (capo c dell'imputazione), reati tutti commessi ai danni di Cesare Gumina.

2. Avverso l'indicata sentenza del 10/10/2023 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Stefano Lattanzi, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la «violazione di legge penale» e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata e continuata di cui al capo b) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, ignorando le doglianze che egli aveva avanzato con il secondo motivo del proprio atto di appello, avrebbe omesso di motivare o, comunque, avrebbe motivato in modo illogico, in ordine alla sua responsabilità per il suddetto reato di tentata estorsione, così incorrendo anche in un'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., per avere ritenuto la configurabilità dello stesso reato nonostante, nel caso di specie, ne difettasse l'elemento psicologico, atteso che egli aveva agito nella convinzione di vantare la legittima pretesa di vedersi restituite le somme che aveva erogato alla persona offesa «senza pretesa alcuna di interessi usurari».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione al riguardo e, in generale, relativamente all'affermazione della sua responsabilità per il reato di tentata estorsione - nonostante, per di più, avesse rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione della pena - non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f