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Sentenza — n. 13570/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses revision appeal as specific and unfounded regarding procedural defects and changed plea requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Zanni's appeal against the Perugia Court of Appeal inadmissible for lacking specificity and being manifestly unfounded. Zanni argued that his conviction violated procedural rules regarding private prosecution requirements and subsequent legislative changes affecting admissibility. The court rejected these claims, ruling that the absence of a private prosecution must be raised in ordinary appeals, not revision, and that new laws cannot retroactively justify revision after a judgment has become final.

Regesto Legislator

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Art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 640, 642 c.p.; Art. 2, comma 4 c.p.: The lack of a private prosecution condition must be raised via ordinary appeal, not revision, and subsequent favorable laws do not constitute new proof for revision after final judgment.

Parole chiave

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revisione penale querela di parte procedibilità reato giudicato irrevocabile difetto di specificità art. 630 c.p.p. riforma Cartabia revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630, comma 1, lettere A) e C) c.p.p.
"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 630, comma 1, lettere A) e C) c.p.p., nonché dell'art.
Art. 125, comma 3 c.p.p.
630, comma 1, lettere A) e C) c.p.p., nonché dell'art. 125, comma 3, c.p.p..
Art. 444 cod. proc. pen.
Entrambe le sentenze erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e in relazione a vari fatti di reato qualificati ai sensi dell'art.
Art. 640 cod. pen.
e in relazione a vari fatti di reato qualificati ai sensi dell'art. 640 cod. pen. e 642 cod.
Art. 642 cod. pen.
Art. 2, comma quarto cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Entrambe le sentenze erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
e in relazione a vari fatti di reato qualificati ai sensi dell'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 8997 del 15/02/2022, Bervicato
Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANNI MARCO nato il 04/07/1973 a ROMA avverso l'ordinanza in data 21/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI PERU- GIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Zanni Marco, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Perugia, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza in data 03/12/2008 del G.u.p. del Tribunale di Roma (irrevocabile il 15/10/2009) e della sentenza in data 17/06/2011 del G.u.p. del Tribunale di Roma (irrevocabile il 22/06/2012). Entrambe le sentenze erano state pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e in relazione a vari fatti di reato qualificati ai sensi dell'art. 640 cod. pen. e 642 cod. pen.. Deduce: 1. "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 630, comma 1, lettere A) e C) c.p.p., nonché dell'art. 125, comma 3, c.p.p.. Il ricorrente premette che con l'istanza di revisione aveva evidenziato:

a) s), che per alcuni reati procedibili a querela di parte si era proceduto pur in difetto di querela, tanto che nei giudizi ordinari celebrati per i coimputati veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale;

b) che per altri reati era sopravvenuto il mutamento del regime della procedibilità per effetto della c.d. riforma Cartabia, che aveva introdotto la procedibilità a querela di parte per altre ipotesi anch'esse analiticamente indicate. Sulla base di tale premessa, sostiene che la Corte di appello si è limitata a rilevare l'inammissibilità della richiesta di revisione, senza tuttavia spiegare come potessero conciliarsi le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti con la sentenza n. 1478/2014 che -per i coimputati dei medesimi reati per cui si è proceduto con rito ordinario- ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in relazione all'art. 640 cod. pen.. Il ricorrente evidenzia altresì che per i restanti reati è mutato il regime di procedibilità, così dovendosi applicare il principio di diritto secondo cui l'istituto della revisione si applica anche alle ipotesi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e percheè manifestamente infondato. 1.1. Sotto il profilo del difetto di specificità, va rilevato come il ricorrente si limiti a enunciare che le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Zanni, riguardano gli stessi reati per i quali è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela nei confronti degli imputati giudicati in sede di giudizio ordinario. L'enunciato, tuttavia, è rimasto privo di ulteriori specificazioni e allegazioni, così che manca l'indicazione di una traccia logico-argomentativa da seguire al fine di un'eventuale verifica della fondatezza di quanto dedotto, visto che il ricorrente, con l'impugnazione, non precisa in relazione a quali tra i reati tra quelli per cui ha patteggiato la pena è stata dipoi dichiarata l'improcedibilità nel giudizio celebrato nei confronti dei coimputati.

Precisazione, tanto più necessaria, alla luce della molteplicità di fatti che per cui Zanni ha concordato la pena, così rendendo necessaria l'esatta individuazione delle singole ipotesi delittuose per cui si assume l'inconciliabilità dei giudicati, Da qui il difetto di specificità del ricorso, che in realtà non -di fatto- non espone la censura in maniera completa, sì da consentire al giudice le ragioni poste a base della doglianza. 1.2. Da tale assorbente rilievo discende anche la manifesta infondatezza delle ulteriori doglianze, atteso che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati da questa Corte in tema di istanza di revisione correlata all'asserita assenza di querela. 1.2.1.

In relazione alla declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, infatti, la Corte di appello ha spiegato che la verifica di una condizione di procedibilità costituisce oggetto del giudizio di merito, con la conseguenza che il mancato rilievo del difetto della querela deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ciò in conformità con quanto già spiegato da questa Corte, nel senso che «in tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita, ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva», (Sez. 5 - , Sentenza n. 8997 del 15/02/2022, Bervicato, Rv. 282824 - 01). 1.2.2.

Quanto alla possibilità di richiedere la revisione in ragione del sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità, la Corte di appello ha correttamente sottolineato che in tema di revisione, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato per cui è stata riportata condanna «non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett, c), cod. proc. pen. nel caso in cui la modifica normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della quale si chiede la revisione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, in ragione della natura mista - sostanziale e processuale - dell'istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favorevole deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l'insuperabile preclusione costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197 - 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma