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Sentenza — n. 13568/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as personally filed by defendant violating procedural representation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant attempted to appoint a lawyer, the chosen professional was not registered on the bar roll for superior courts, rendering the appointment invalid. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of €3,000 to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal appeal must be filed through a qualified defense attorney; a personal filing by the defendant is inadmissible, and the failure to appoint a validly registered lawyer results in the dismissal of the appeal and liability for costs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense attorney qualification superior court representation procedural costs liability code of criminal procedure bar roll registration diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 175 comma 4 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
li ricorso va respinto in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 c.p.p..
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 611 c.p
articolo 175 comma 4 c.p
Il provvedimento della Corte d'appello di Bologna del 14 giugno 2023 ha disposto la trasmissione per competenza a questa Corte, ai sensi dell'articolo 175 comma 4 c.p.p., della richiesta di remissione in termini per ricorrere in cassazione avverso la sentenza della Corte felsinea del 19 gennaio 2022.
art. 613 c.p
li ricorso va respinto in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 c.p.p..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FORMISANO ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 10/01/1978 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del PG FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ex art. 611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Il provvedimento della Corte d'appello di Bologna del 14 giugno 2023 ha disposto la trasmissione per competenza a questa Corte, ai sensi dell'articolo 175 comma 4 c.p.p., della richiesta di remissione in termini per ricorrere in cassazione avverso la sentenza della Corte felsinea del 19 gennaio 2022. Tale istanza era stata formulata innanzi alla Corte d'appello di Bologna in via subordinata rispetto alla richiesta di remissione in termine "per poter partecipare al giudizio di secondo grado", richiesta respinta perché fuori termine ed infondata (la contestazione della omessa notifica della citazione introduttiva era smentita dalla avvenuta notifica per l'imputato presso il difensore di fiducia presso il quale l'imputato stesso aveva eletto domicilio nella fase delle indagini).

2. li ricorso va respinto in quanto proposto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 c.p.p.. Non giova che l'istanza introduttiva rechi anche la nomina a difensore dell'Avv. Mara Greco poiché la professionista risulta non iscritta all'albo degli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alle Magistrature Superiori.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom , 21 novembre 2023 Il Con igliere relat re La Presiden