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Sentenza — n. 13566/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses confiscation appeals as they challenge factual evaluation rather than legal motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Vincenzo and Roberto Aliano inadmissible, ordering them to pay fines. The applicants argued that the appellate court ignored relevant facts regarding the duration and exclusivity of their illicit activities, leading to an erroneous reconstruction of the historical facts. The court rejected these claims because the contested issues concerned the factual evaluation of evidence, which is not reviewable in cassation proceedings limited to violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 125 c.p.p., comma 6 Cost.; Art. 7 d. Igs. 159/2011: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the assessment of illicit income are inadmissible as they do not constitute a violation of law under the narrow concept of 'non-existent or merely apparent' motivation.

Parole chiave

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confiscation of prevention violation of law factual evaluation appeal inadmissibility illicit income reconstruction reati contro il patrimonio pigioni incassate confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
Art. 125 c.p.p., comma 6 Cost.
Art. 7 d. Igs. 159/2011
Art. 611 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè
Sez. 2, n.44578 del 5/10/2023, Armosino
Sez. 2, n.44578 del 5/10/2023, Armosino).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALIANO ROBERTO nato a NAPOLI il 06/09/1988 ALIANO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/05/1956 avverso il decreto del 13/04/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato il decreto emesso il 1 febbraio 2022 (n. 52/2022) dal tribunale di Napoli con cui era stata disposta la confisca di prevenzione in danno di Vincenzo Aliano ovvero di sua moglie Carmela brio o del loro figlio Roberto, di due immobili abitativi, cinque garage e un magazzino. In particolare, con la decisione d'appello è stata disposta la revoca della confisca del villino sito in Villaricca, intestato a Carmela brio, con conferma nel resto della precedente decisione di confisca.

2. Avverso il decreto della corte d'appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione ex art.10 comma 3 d. Igs. n.159/2011 Vincenzo Aliano quale proposto e Roberto Aliano quale terzo interessato proponendo tre motivi. 3 II primo motivo di censura attiene alla violazione del principio logico di rilevanza poiché la corte ha omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti contenute nella sentenza della corte di appello di Milano (n.1376 del 3 aprile 2006) che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione, in particolare la durata limitata dell'attività illecita la non esclusività dell'attività illecita in capo all'Aliano, egli impossibilità di ricostruire l'ammontare dei ricavi illeciti da questi ottenuti.

Si tratta di fattori rilevanti per ricostruire in modo quale le caratteristiche del fatto storico e per escludere che il reato di furto aggravato per cui è intervenuta la sentenza di condanna possa integrare il presupposto della categoria di pericolosità semplice richiesta nel caso in esame. In conclusione in relazione al periodo dal 2000 al 2007 vi è stata nella motivazione del decreto oggetto di ricorso un'omissione nella selezione delle informazioni rilevanti che ha determinato un'errata ricostruzione del fatto storico, ciò che integra il vizio di violazione di legge, nozione nella quale vari compresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che singolarmente considerato sarebbe tale da poter determinare un esito opposto a giudizio.

4. Analogo discorso viene fatto per gli anni 2007-2017, si sostiene nel terzo motivo di ricorso incentrato sulla violazione della legge penale (art.606 lett b c.p.p. in relazione all'arti lett.b d. Igs. 159/2011). Dopo aver osservato che il decreto della corte d'appello ha preso in esame tre precedenti condanne del proposto, viene denunciato che la corte nell'analisi condotta omesso di individuare, ai fini della pericolosità, in che termini l'attività delittuosa rappresentata nei provvedimenti sia stata produttiva di reddito illecito. Parimenti errate sono le valutazioni espresse in ordine alla insussistenza in capo agli Aliano, padre e figli, di redditi e disponibilità idonee a giustificare, all'epoca dei fatti, l'acquisto degli immobili confiscati.

5. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di ricorso in Cassazione avverso un decreto applicativo di misura di prevenzione. Pur facendo riferimento nelle rubriche dei due motivi a violazioni di legge (evocata con riferimento alle lettere b) e c) dell'art.606 c.p.p. rispettivamente in relazione (1) all'arti lett.b d. Igs. 159/2011 e (2) agli artt.125 c.p.p., 111 comma 6 Cost. e 7 d. Igs. 159/2011 nel primo motivo; con riferimento all'art.606 lett.

d) c.p.p. in relazione all'arti lett.b) d. Igs. 159/2011 nel secondo) i ricorsi propongono questioni che si riferiscono alla motivazione del provvedimento impugnato, contestandone il contenuto ed esponendo così censure non scrutinabili in sede di legittimità. Nel primo e secondo motivo (trattati unitariamente) si contesta che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione informazioni rilevanti contenute nella sentenza della Corte di appello di Milano (n.1376 del. 3 aprile 2006) che avrebbero condotto ad una diversa decisione. In sostanza, un'omissione nella selezione delle informazioni rilevanti tale da determinare un'errata ricostruzione del fatto storico.

Analogamente, nel secondo motivo si denuncia che la Corte abbia omesso di individuare il collegamento tra l'attività delittuosa ed il reddito illecito ed abbia errato nell'escludere le giustificazioni addotte dagli Aliano sulla legittimità dei redditi. Con le censure svolte i ricorrenti contestano, sotto vari profili, l'approdo decisionale a cui sono pervenuti i giudici nell'affermare la pericolosità sociale del ricorrente, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione cioè nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio.

Si tratta, come si vede, di questioni attinenti alla valutazione del fatto, non censurabili in questa sede. Questa Corte ha infatti più volte chiarito che "in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa, in relazione ai profili motivazionali, la sola motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n.21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv.279284 - 01;

Sez. 2, n.44578 del 5/10/2023, Armosino). Nel caso concreto, come visto in premessa, non si può parlare di inesistenza né di apparenza poiché tutti i profili indicati dai ricorrenti sono stati in realtà trattati nel provvedimento impugnato, sebbene con esito insoddisfacente per i ricorrenti.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'ar1.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso il 21 novembre 2023 Il Con gliere est nsore La Presiden