Cassation court annuls appeal sentence for failure to deposit compensation sum, requiring real offer formalities under Art. 162-ter Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal court's decision extinguishing the crime due to alleged compensation. The defendant offered €2,200 via a circular check, but the victim refused and the court found the offer incongruous without requiring formal deposit. The court ruled that under Article 162-ter of the Penal Code, the offer must be perfected by depositing funds at a bank or deposit office to constitute a valid real offer, which the defendant failed to do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162-ter c.p.; Art. 1208 c.c.: The extinction of crime under Art. 162-ter requires the completion of a real offer of compensation, which is legally perfected only upon deposit of funds at a bank or deposit office, not merely by presenting a check or making a verbal proposal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti del procedimento nei confronti di ALBARELLI Ivano nato a Reggio Calabria il 01/01/1972, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della parte civile GENERTEL s.p.a., Avv. Giovanni Giorgiadi che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Pietro Romeo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 maggio 2023 con la quale la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa, in data 05 maggio 2021, dal Tribunale di Trieste, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., l'estinzione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. contestato all'imputato Ivano Albarelli.
2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 162-ter cod. pen.La Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del reato in mancanza di un'effettiva prestazione riparatoria, l'imputato, dopo il rifiuto dell'offerta della somma di 2.200,00 euro espresso dalla parte civile, non avrebbe depositato tale somma nelle forme dell'offerta reale di cui all'art. 1208 cod. civ. La motivazione sarebbe, inoltre, carente in quanto circoscritta al solo profilo economico della adeguatezza del quantum offerto rispetto al danno subito dalla persona offesa, senza tenere conto della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato.
3. Il difensore della parte civile, in data 5 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
4. Il difensore dell'imputato, in data 12 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale. Il ricorrente non avrebbe tenuto in considerazione che "l'offerta banco iudicis posta in essere dall'imputato" equivarrebbe ad un'offerta reale e che il primo giudice, non ritenendo congrua detta offerta, non avrebbe prospettato all'imputato di integrarla in un congruo termine o di depositare la somma offerta. Il legislatore con la previsione della causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen. avrebbe voluto premiare il "proposito risarcitorio dell'imputato" e, quindi, ogni concreto comportamento sintomatico di ravvedimento e di minore pericolosità sociale, proposito riscontrabile nel caso di specie.
L'Albarelli, infatti, mediante l'esibizione in udienza di un assegno circolare, avrebbe messo a disposizione della parte civile la somma offerta a titolo di risarcimento del danno e, quindi, adempiuto al proprio onere. L'offerta risarcitoria, immediatamente fruibile dalla parte civile, non si sarebbe perfezionata non già per la mancata consegna della somma al procuratore generale della Genertel ma esclusivamente perché il giudice di primo grado l'avrebbe erroneamente ritenuta incongrua. La Corte d'Appello, con motivazione coerente con le risultanze processuali, avrebbe, invece, ritenuto congrua la somma di € 2.200,00 offerta dall'Albarelli in considerazione del fatto che la persona offesa non avrebbe sostenuto alcun esborso e non avrebbe provato il danno patrimoniale asseritamente subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono 1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che l'imputato, dopo che la sua proposta di risarcimento, avanzata all'udienza del 4 marzo 2020 mediante l'esibizione di un assegno circolare del valore di 2.200,00 euro, è stata rifiutata dalla parte civile e ritenuta incongrua dal Tribunale, non ha proceduto ad effettuare un'offerta reale nei termini previsti dagli artt. 1208 e ss. cod. civ. La Corte territoriale, pertanto, ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato contestato all'Albarelli non essendosi perfezionati i presupposti per l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 162-ter cod. pen.
2. Deve essere ribadito, in proposito, che la somma di danaro, proposta dall'imputato come risarcimento del danno deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta. Tale risultato può essere ottenuto solo con l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale. Solo il rispetto di tali prescrizioni integra l'estremo dell'effettività delle riparazioni ed è, altresì, rivelatore della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (vedi Sez. 5, n. 21517 dell'08/02/2018, Del Pizzo, Rv. 273021-01;
Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, B, Rv. 272303; da ultimo Sez. 1, n. 7693 del 15/11/2023, Ferreri, non massimata). Nel caso di specie, la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dall'imputato. Era dunque necessaria l'osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona - con effetto liberatorio per il debitore, e salva la valutazione di congruità rimessa al giudice - al momento del deposito della somma presso la cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario.
In mancanza di tale deposito, l'offerta dell'Albarelli non poteva ritenersi ritualmente effettuata e, di conseguenza, la Corte di appello non poteva dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. La fondatezza del motivo di impugnazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi