Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning on non-prosecution grounds under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment regarding the applicant's request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the lower court ignored mitigating circumstances and failed to address the specific defense of minimal offensiveness. The court ruled that the appellate decision was legally flawed because it omitted any reasoning on this explicit request, violating the duty to justify such determinations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court must provide specific reasoning when rejecting a request for non-prosecution, and a total lack of argumentation on this point warrants annulment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEYE CHEIKH nato il 04/02/1982 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Federico G. De Micheli, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Leye Cheikh, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 5 luglio 2019, dal Tribunale di Parma, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di ricettazione, previo riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.
2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare in ordine alla specifica richiesta dedotta nella memoria difensiva depositata in data 2 marzo 2023 e nelle conclusioni scritte depositate in data 22 marzo 2023. In particolare, la difesa aveva segnalato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della risalenza nel tempo della condotta, del corretto comportamento successivo alla commissione del delitto e della ridotta gravità della condotta contestata con argomentazioni del tutto ignorate dai giudici di appello, nonostante il contestuale riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione attenuata.
3. Il difensore del ricorrente, in data 5 gennaio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato relativamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla doglianza con la quale l'appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità. La Corte di merito non ha argomentato in alcun modo in ordine agli elementi che consentono di escludere o meno la minima offensività del fatto né i motivi del rigetto dell'istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, anche in considerazione del fatto che i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente rientra nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.
Invero, il giudice ha il dovere di rispondere alla richiesta di applicazione delle cause di non punibilità, salvo il caso -non ravvisabile nel caso di specie- di manifesta infondatezza dell'istanza. La carenza assoluta di motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare se sia riconoscibile o meno la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso il 19 gennaio 2024 Il C