Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of interest due to established recidiva preventing more favorable sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the aggravated robbery conviction, arguing violations regarding sentencing guidelines and lack of motivation for restitution. The court ruled that because recidivism was already established, no concrete benefit could result from overturning the decision, rendering the appeal devoid of legal interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks legal interest, as a finding of recidivism precludes any more favorable sentencing balance than the recognized equivalence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVIERA LUCIA nato a FOSSANO il 06/04/1961 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; letta la memoria del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.8 D.L. 137/2020. RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare di Cuneo che aveva condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata.
2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione per: - (art. 606 lett. b c.p.p.) violazione o erronea applicazione dell'art.62 n.6 c.p.; - (art. 606 lett. e c.p.p.) mancanza della motivazione in ordine all'invio della somma a titolo di risarcimento a favore delle persone offese. Con memoria inviata via PEC il Sostituto Procuratore General Fulvio Baldi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
3. Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno qui trattati congiuntamente per ragioni di logica espositiva. Si tratta di motivi che, singolarmente e cumulativamente, sono affetti da carenza di interesse giacché il loro eventuale riconoscimento non potrebbe portare ad una soluzione concreta più favorevole per l'imputato. Infatti, essendo stata riconosciuta nei confronti dell'imputato la recidiva così come contestata (art. 99 comma 4 c.p.), il giudizio di bilanciamento delle circostanze non potrà mai essere più favorevole della riconosciuta equivalenza, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 69 c.p..
Va pertanto ribadito il principio per cui l'impugnazione, per essere ammissibile, deve tendere all'eliminazione della lesione di un diritto, non essendo prevista la possibilità di proporre un'impugnazione che miri unicamente all'esattezza giuridica della decisione, senza che ne consegua un vantaggio pratico per il ricorrente (Sez. 1, n. 47675 del 24/11/2011 Loffredo Rv. 252183 - 01). Ritenere il contrario, significa negare la funzione processuale dell'impugnazione come atto processuale disciplinato dalle leggi per il soddisfacimento di un interesse apprezzabile e promuovere, nel contempo un'inammissibile estensione della funzione della giurisdizione, incompatibile con i modelli processuali attuali che individuano nel processo una risorsa non illimitata.
4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Jeciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il Co sigliere r latore La Presidente Fran esco Flo Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELL,ARIA SECONDA SEZIONE PENALEE 3 APRI 2024 8 IL F