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Sentenza — n. 13536/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a specific statutory mitigation, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary reasoned critique and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) c.p.p.; Art. 591, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat those already disallowed by the appellate court without providing a new reasoned critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic grounds repetition of arguments criminal procedure law costs of proceedings supreme court review impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, lett. c) c.p.p.
Partendo da quest'ultimo aspetto, deve rilevarsi che il motivo dedotto è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997
-compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv.
Sez. 2, 11951/2014
207648; Sez. 2, 11951/2014, Rv.259425).
Sez. 6, n.20377/2009
Sez. 5, n.28011/2013
Sez. 5, n.28011/2013, Rv.255568; Sez.2, n.11951/2014, Rv.259425).
Sez.2, n.11951/2014
5, n.28011/2013, Rv.255568; Sez.2, n.11951/2014, Rv.259425).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANDONI STEFANO nato a NOVARA il 28/12/1971 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Procuratore Generale FULVIO BALDI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co. 8 d. Igs. 137/2020. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 6 maggio 2022 nei confronti dell'imputato, con la condanna dello stesso per il reato di ricettazione di un contatore del gas e di furto del combustibile stesso, aggravato dalla violenza sulle cose per l'abusività dell'allaccio alla rete pubblica.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della decisione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla aggravante e della mancata concessione dell'ulteriore attenuante dell'art.62 n.4 c. p..

3. Con memoria inviata via PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Partendo da quest'ultimo aspetto, deve rilevarsi che il motivo dedotto è privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p. poiché la mancanza dei requisiti prescritti dall'art.581 c.p.p. -compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 2, 11951/2014, Rv.259425). Ed è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n.20377/2009, Rv.243838;

Sez. 5, n.28011/2013, Rv.255568; Sez.2, n.11951/2014, Rv.259425). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art.581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2. In relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze, la difesa del ricorrente, con una serie di frasi di stile, richiama principi così generali, in tema di applicazione delle circostanze e di relativo onere motivazionale, da risultare generici perché non riferiti al caso specifico e privi di un confronto con il testo della sentenza. Sul punto, la motivazione aveva espressamente affermato che "le condizioni disagiate di vita, peraltro solo affermate, unitamente alla necessità di adeguare la pena al fatto concreto non sono idonee a sostenere un giudizio di prevalenza". Da ciò si deduce che è stata la carente allegazione della difesa in relazione alle condizioni di vita ad aver posto la Corte nelle condizioni di non poter valutare e valorizzare le (solo asserite) difficoltà economiche.

3. Anche in relazione al tema della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art.62 n. 4 c.p.) il ricorso risulta ripetitivo e conseguentemente generico. La Corte ha dato conto con motivazione giuridicamente corretta delle ragioni che ne impediscono la concessione con riguardo ad entrambi i reati (cfr. pg .7 della sentenza impugnata).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Foma, 13 ottobre 2023 stcoripA DEPOSITATO IN CANCELLARIA Il Con igliere r atore 3 SEZIONE PENt t La Presidente Il APRI 20