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Ordinanza — n. 13013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense counsel lacked special power of attorney required by transitional law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel lacked the special power of attorney mandated for second-instance proceedings. Although the lawyer had represented the client in absentia at first instance and in a summary appeal trial, the new transitional provisions strictly required a specific mandate for cassation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.; Art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150: A special power of attorney is strictly required for filing a cassation appeal, and its absence renders the appeal inadmissible regardless of prior representation.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility transitional provisions defense counsel mandate in absentia representation restituzione in pristino declinatoria di competenza esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in .quanto il difensore del.ricorrente - il quale era stato giudicato in assenza in primo grado e con il rito cartolare nel processo di appello - risulta agli atti privo del mandato speciale ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod.
Art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150
pen., applicabile al caso in esame ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Ima Ima Ima Ima (CUI 04GHAIC), nato in Gabon il 22/09/1990, avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale Torino, emessa il 17 gennaio 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore. Il ricorso è inammissibile in .quanto il difensore del.ricorrente - il quale era stato giudicato in assenza in primo grado e con il rito cartolare nel processo di appello - risulta agli atti privo del mandato speciale ad impugnare, previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., applicabile al caso in esame ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 89 d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa del° stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 01.03.2024. Il Consigliere estensore Il Pres.dente Giuseppe Sgadari Sergio Beltryi' DEPOS.ITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PALE2 6 MAR, 2024 IL FUNZIONARIO