Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns sentencing balance rather than legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fontanella inadmissible because it challenged the sentencing balance regarding mitigating circumstances. The defendant argued that generic mitigating factors should prevail over aggravating ones, but the court held that such arguments fall outside permissible grounds for cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern the balance between mitigating and aggravating circumstances rather than the legal qualification of the facts or the legality of the penalty.
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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Fontanella Gennaro, nato a Napoli il 04/07/1990, avverso la sentenza del 30/11/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Napoli, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato dolendosi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla mancata concessione di attenuanti o al giudizio di bilanciamento in presenza di pene non illegali. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presid nte Giuseppe Sgadari Sergio B ani DEPOSITATO !N CANCELLARIA SECONDA kEZIONE PEN