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Sentenza — n. 13011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of factual basis regarding property ownership.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to revoke the preventive seizure order. The appellant, a third party claiming ownership through inheritance, argued that the seized assets belonged to her late grandmother and were never owned by the investigated individuals. The court rejected this claim, finding the lower court's factual reconstruction of the property's origin and the timing of the will's publication sufficient to establish the defendants' availability of the assets.

Regesto Legislator

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Art. 648-quater cod. pen.; Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.: The court of cassation may reject an appeal if the lower court's factual findings are not merely apparent but are based on a coherent and sufficient reading of the evidence, even if the reasoning is not perfectly linear.

Parole chiave

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preventive seizure confiscation order property ownership inheritance succession third party rights factual findings inadmissible appeal legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 648-quater cod. pen.
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 648 -quater cod.pen
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Baldina Yulia Viktorovna, nata in Russia il 18/02/1999, avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Vr RITENUTO IN 'FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 26 settembre 2023, aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente fino alla somma di euro 18.654.896,52, finalizzato alla confisca (ex artt. 648 -quater cod.pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.), emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 21 gennaio 2022 ed inerente alla quota di un sesto di un immobile sito in Bari e ad un libretto postale ordinario.

Tali beni sono stati sottoposti a sequestro perché ritenuti nella disponibilità degli indagati Giuseppe e Domenico Marotta, accusati del reato di riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione Baldina Yuia Viktorovna, nella qualità di terza estranea al reato che assume di essere proprietaria dei beni in sequestro. Deduce:

1) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto di quanto documentato dalla ricorrente (figlia dell'indagato Domenico Marotta) con riguardo al fatto di essere comproprietaria (in uno ai suoi due cugini Matteo e Francesco Marotta, figli dell'indagato Giuseppe Marotta) dei beni in sequestro, per averli ricevuti per successione testamentaria alla di lei nonna paterna Genoveffa Marazia, deceduta il 12 dicembre 2022, giusta testamento olografo del 9 febbraio 2021, pubblicato il 4 aprile 2023. A sua volta, Genoveffa Marazia, già proprietaria del 50% dell'immobile, aveva ricevuto la restante parte in eredità dal coniuge Mattia Marotta, deceduto il 5 giugno 2002 e come da testamento del 2.3.2002, pubblicato il 16 marzo 2009.

Pertanto, tali beni non sarebbero mai appartenuti agii indagati e non avrebbero potuto essere sequestrati. A tal fine rileva che sebbene il testamento della nonna contenesse un legato di uso in favore degli indagati, tale diritto reale era sorto successivamente all'esecuzione della misura, che non avrebbe potuto avere ad oggetto beni futuri. Inoltre, il Tribunale, avrebbe fatto riferimento ad una denunzia di successione del 2002, il cui valore è meramente fiscale e ad evidenze catastali che non fI ) proverebbero la proprietà in capo agli indagati, dovendosi fare esclusivo riferimento ai passaggi di proprietà dei beni risultanti dalle successioni testamentarie di Mattia Marotta e Genoveffa Marazia.

Per quanto inerente al libretto di deposito, la ricorrente rileva il difetto assoluto di motivazione. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.1),

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede.

1. Non è inutile, in primo luogo, ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01;

Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Con riguardo, poi, alla legittimazione, è prevalente, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione secondo cui il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (cfr., Sez. 2 - , n. 53384 del 12/10/2018, Lega Nord, Rv. 274242;

Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pic:a, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo„ Rv. 268070) 2. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva respinto l'istanza di revoca sul rilievo secondo cui la documentazione in atti consentiva di riferire la disponibilità dei beni in sequestro in capo agli indagati Giuseppe e Domenico Marotta.

3. Il Tribunale ha respinto l'appello proposto contro il provvedimento del GUP con motivazione che, rileva il collegio, non può ritenersi meramente apparente e, perciò, suscettibile di essere censurata in termini di violazione di legge. I giudici della cautela hanno in realtà riepilogato i vari "passaggi" ereditari di cui, in definitiva, hanno fornito una "lettura" deponente per la sostanziale disponibilità dei beni in capo a Giuseppe e Domenico Marotta artatamente "schermata" dalla formale loro titolarità in capo ai nipoti. Hanno spiegato, infatti, che, alla morte di Mattia Marotta, era stata presentata una denuncia di successione in favore di Genoveffa Marazia, per 4/6 della proprietà dell'immobile di via Madre Clelia Merloni e per 1/6 ciascuno in favore di Domenico Marotta e di Giuseppe Marotta.Vero che l'immobile era risultato nella piena titolarità della Marazia in forza della disposizione testamentaria del marito; il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato che il testamento era stata pubblicato soltanto nel marzo del 2009, ovvero a quasi sette anni dal decesso del de cuius; ed è proprio questo dato che ha portato il Tribunale a ritenere la strumentalità della pubblicazione del testamento che, peraltro, non aveva avuto alcun séguito in sede di variazione della denuncia di successione già inoltrata nel novembre del 2002 e, piuttosto, da ritenersi legata alla esecuzione, nel marzo del 2007, di una misura cautelare nei confronti di Giuseppe Marotta per associazione a delinquere.

I giudici baresi hanno fatto presente che, nel gennaio del 2022, entrambi i fratelli Marotta erano stati attinti dalla misura cautelare personale nell'ambito del presente procedimento e che, nel mese di dicembre, era deceduta la loro madre, Genoveffa Marazia, il cui testamento, pubblicato soltanto nel successivo mese di aprile, lasciava eredi i nipoti e, tuttavia, disponendo un legato d'uso ai due figli sull'immobile in questione. La ricostruzione complessiva operata dal Tribunale è stata perciò nel senso di una originaria disponibilità dell'immobile in capo a costoro che sarebbe stata in un primo momento mascherata (con la titolarità esclusiva in capo alla madre, Genoveffa Marazia) ricorrendo alla pubblicazione (ingiustificatamente postuma) del testamento del padre Mattia e, successivamente, "regolarizzata" all'esito della morte della madre.

Si tratta, come accennato, di una "lettura" della vicenda che seppure può prestare il fianco a rilievi in punto di adeguatezza, congruità o linearità della motivazione, non può ritenersi fondata su una motivazione di fatto inesistente. Quanto al conto deposito e risparmio, è sufficiente rilevare che il Tribunale ne ha evidenziato la contitolarità in capo a Domenico Marotta, significativamente accompagnata dalla delega ad operarvi. Sul punto, invero, il ricorso è silente.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art, 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della