Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds in a settled plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged grounds that had been explicitly waived during the settlement agreement. The appellant argued for a violation of aggravating circumstances, but the lower court had already applied the agreed-upon sentence based on the parties' mutual consent. The court ruled that appeals against plea bargains are limited to specific issues regarding the formation of the agreement, excluding challenges to waived substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases of plea bargaining at the appellate level, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the agreement, the prosecutor's consent, and the content of the ruling, while complaints concerning waived grounds or the determination of the penalty are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOBENEDETTI FRANCO nato il 09/12/1968 a TERRACINA avverso la sentenza in data 07/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; lette le memorie sopravvenute a seguito d trattazione con procedura de plano;.
RITENUTO IN FATTO
Antobenedetti Franco, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 07/09/2023 della Corte di appello di Roma, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di gravame. Deduce:
1. Vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 638, comma 3, n. 1, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamerto della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al 2 concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 27E170).
I motivi in esame lamentano la mancanza di motivazione rispetto a auna questione per cui vi era stata rinuncia al relativo motivo di appello, con la conseguenza che essi restano fuori dal perimetro delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, invero, l'accordo della parti risulta perfezionato sulla contro-proposta (in data 25.05.2023) del Procuratore generale, a mente della quale le parti concordavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti.
La sentenza è stata, dunque, pronunciata in conformità alla volontà concordata dalle parti, con conseguente inammissibilità del ricorso 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a