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Sentenza — n. 12995/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessa 1'08/04/2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa commesso in danno di Centofanti Riccardo, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo motivi inerenti al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed al trattamento sanzionatorio. In allegato ai motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha depositato remissione della querela da parte della persona offesa e relativa accettazione dell'imputato. A fronte di tale evenienza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela, circostanza che, inerendo alla condizione di procedibilità, precede e supera ogni valutazione tn punto di eventuale sussistenza di altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito pentimento attivo permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo motivi inerenti al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.
art. 129 cod. proc. pen
A fronte di tale evenienza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela, circostanza che, inerendo alla condizione di procedibilità, precede e supera ogni valutazione tn punto di eventuale sussistenza di altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Moroder Massimiliano, nato a Roma il 15/12/1970, avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; sentito il difensore, Avv. Fulvio Romeo, che ha concluso associandosi alle richieste del Procuratore generale e chiedendo, comunque, l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma, emessa 1'08/04/2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa commesso in danno di Centofanti Riccardo, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo motivi inerenti al giudizio di responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed al trattamento sanzionatorio. In allegato ai motivi aggiunti il difensore del ricorrente ha depositato remissione della querela da parte della persona offesa e relativa accettazione dell'imputato. A fronte di tale evenienza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela, circostanza che, inerendo alla condizione di procedibilità, precede e supera ogni valutazione tn punto di eventuale sussistenza di altre cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.03.2024. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio ell:rani tAk-L i DEPOSITATO IN CANCELLARIA