Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12993/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal converted from summary cassation due to lack of proper procedural form for civil party's appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation converted the civil party's summary cassation appeal into a full appeal to the Court of Appeal of Turin. The civil party argued that the lower court erred in dismissing the prosecution due to a lack of complaint, citing a prior denunciation and a new complaint filed under transitional rules. The Court ruled that because the appeal included a challenge to the reasoning of the judgment, it could not be heard via summary procedure and must follow the ordinary appellate track.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 569, comma 3, c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: A civil party's appeal for cassation containing a challenge to the reasoning of the judgment must be converted into an ordinary appeal if proposed via summary procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary cassation conversion civil party appeal rights vizio di motivazione procedural form requirements ordinary appeal track estensione della procedura vizi procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art.
Art. 8 D.L. 198/2022
n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022
Art. 569, comma 3, c.p.p.
e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui alll'art. 606, comma 1, lett.
art. 576 cod. proc. pen
46 all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della 29/03/2007, Lista, Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860 - 01
569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860 - 01;
Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, Rv. 274834 - 01
Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022
pen., prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, R, Rv.
Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007
569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile G.S. SERVICE SRL nel procedimento a carico di: VALLERGA VALERIA, nata a GENOVA il 28/10/1988 VALLERGA MASSIMO MARCO, nato a SAVONA il 18/08/1959 avverso la sentenza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di IVREAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale PASQUALE SERRAO d'AQUINO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e/o per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata laddove parte ricorrente abbia allegato la querela. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bianco Nicolino, legale rappresentante della G. S. Service s.r.l. costituita parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per saltum agli effetti civili avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/09/2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 7 e 11 e 646 cod. pen. e 110, 624- 625 n. 5 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente denuncia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in relazione alla condizione di procedibilità.

Si lamenta che il giudice di merito sia pervenuto all'esclusione della condizione di procedibilità incorrendo in due errori: anzitutto non valutando come querela il contenuto dell'atto di denunzia già in atti (datato 11 luglio 2020) chiaramente espressivo della volontà punitiva' nei confronti degli imputati e, poi, disattendendo la validità dell'ulteriore querela presentata il 2 marzo 2023 in conseguenza della disciplina transitoria introdotta dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 che, a seguito della trasformazione della procedibilità ex officio dei reati oggetto di contestazione, ha rimesso in termini la persona offesa per presentare querela.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Pasquale Serrao d'Acquino, con requisitoria del 6/02/2024„ ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sul rilievo che parte ricorrente non ha allegato agli atti la querela e, laddove la Corte accerti che la querela sia stata invece tempestivamente depositata, ha chiesto annullarsi senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Con nota del 23/02/2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando copia della querela - già in atti - presentata dal Bianco Nicolino il 2/03/2023 alla Procura della Repubblica di Ivrea.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che II ricorso vada convertito in appello. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che il ricorso per cassazione (nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento), che contenga tra i motivi anche la censura di cui alll'art. 606, comma 1, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860 - 01;

Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 - 01). La parte civile, infatti, per come precisato dalle Sezioni unite, «anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 - 01), in quanto l'art. 576 cod. proc. pen., prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, R, Rv. 283263 - 01).

P.Q.M.

Convertito il ricorso per saltum in appello, per effetto giZdella deduzione anche del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lei:t.

e) c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso, il 1/03/2024 Il Consigliere - tensore Il Presi cinte Giova Sergio jlni DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PnIALE IL 28 14AR, 2024 ILFettgAtarYTTEY To Claudia Pi nelli CORTE Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE LCk p' oAQC ‘2,,u,-,-Lif _, -,-; cm-u-' i ne, vie-itQt;A-L ,,4( 3 ii-u,V i Y i \Q3,(L)-‘v ) ',,( . p\iet-ec:a vnAe,(J-- h.Ì(C )13/..) P--C',13 n il erD'Oet,ki.t'/ c- s Setv,L,L k \,, e ‘) et.,%.., tii.L. li\-e_ C CAe. (VI:i' ' k I '" 'A vu