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Ordinanza — n. 12691/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal filed directly by defendant, ruling only lawyers can submit cassation requests under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12691/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant argued for direct access, but the court emphasized the mandatory requirement for legal representation in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be submitted exclusively by authorized defense lawyers; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal qualified lawyer criminal procedure inadmissible appeal procedural costs allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Law n. 103 of 2017
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO IGNAZIO nato a CHIUSA SCLAFANI il 23/06/.1958 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 marzo 2024 Il Con igliere est. Franc sco Florit 1//: ' DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZLONgreALE IL 2 i MAR z