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Ordinanza — n. 12690/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence for procedural non-compliance and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence based on an agreed procedure, arguing a lack of motivation regarding statutory exemptions. The court rejected this because appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds, which were not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds of the new law or are based on generic arguments.

Parole chiave

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agreed sentence appeal procedural inadmissibility generic grounds lack of motivation statutory exemptions motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata Inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata Inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il GIP del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Cristian Halilovic la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale , furti, ric:ettazione e riciclaggio meglio precisati in rubrica.
articolo 129 cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da HALILOVIC CRISTIAN, nato a Roma il 24/7/1995 avverso la sentenza resa il 31/1/2024 dal Gip del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

Il GIP del Tribunale di Velletri, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Cristian Halilovic la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale , furti, ric:ettazione e riciclaggio meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata Inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod, proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore La Presidente Maria Daniela Borsellino Elis ))etta Rosi r, DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE: PENALE 2 7