Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12689/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for improper grounds and lack of penalty illegality claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The defendant argued for a motivation defect regarding the increase for continuation, but the court found this improper since the appeal must allege the illegality of the penalty itself. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 co. 2 bis c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences must allege the illegality of the penalty; appeals based solely on motivation defects are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal improper grounds penalty illegality procedural inadmissibility motivation defect motivi di cassazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 co. 2 bis c.p.p.
Art. 606 co. 3 c.p.p.
L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art.
Art. 616 c.p.p.
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativarnente in C 3.000,00.
Art. 444 c.p.p.
Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. l'imputato ha dedotto vizio di motivazione "in relazione all'aumento per continuazione" (pg.1).
art. 444 c.p
Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
art. 616 c.p
606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KACHROUDI KHAIRDIN nato in TUNISIA il 18/05/2000 avverso la sentenza del 15/12/2023 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. l'imputato ha dedotto vizio di motivazione "in relazione all'aumento per continuazione" (pg.1).

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p. in quanto non viene dedotta l'illegalità della pena ma semplicemente la carenza di motivazione.

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativarnente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma; 5 marzo 2024 Il Consigliere est. La Presidente FrancesGo Florit Elisa osi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PnALE 2 7 MAR. 2024 'Effi