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Ordinanza — n. 12688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing violating procedural standing requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating specific procedural standing rules. The defendant argued for a review of the conviction for receiving a stolen check, but the court found the filing method itself unlawful. Consequently, the appeal was rejected de plano without examining the merits of the underlying criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the convicted party in violation of the statutory requirement for representation by a lawyer.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition procedural standing requirements de plano dismissal criminal procedure law rappresentanza valida assegno bancario allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Law n. 103 of 2017
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATRULLO ANTONIO nato a NAPOLI il 01/09/1985 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per la ricettazione di un assegno rubato. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce un unico motivo incentrato sulla mancata osservanza dell'art.129 c.p.p..

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di rfl 00 C) 13 una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina pluo-4 equitativamente in C 3.000,00. mpcO z

P.Q.M.

ga Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Z rn processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. r%3 C -P- •) U! Roma, 5 marzo 2024 2rr: A >r- ›,Il Consigliere estens re La Presidente T, n