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Ordinanza — n. 12687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's personal appeal for factual error as it must be filed by a special counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the convicted prisoner rather than by a qualified defense attorney. The prisoner requested a recalculation of his sentence, arguing it was excessive, but the court noted that under recent legislative changes, such extraordinary appeals must be signed by a special counsel to be valid. Consequently, the court rejected the request de plano and ordered the prisoner to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 571, 613 c.p.p.: The extraordinary appeal for factual error cannot be filed personally by the convicted person and must be signed by a special counsel to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error special counsel inadmissibility Corte di Cassazione procedural requirement legal costs ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 103/2017
art. 625 bis cod.proc.pen
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen
2.11 ricorso è inammissibile perché è stato proposto personalmente dal condannato e risulta talmente aspecifico da non consentire di individuare le ragioni poste a suo sostegno ; la decisione di inammissibilità può essere assunta de plano ex art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto ex art. 625 bis cod.proc.pen. da PATAFFIO GIUSEPPE, nato a Cinquefrondi il 2/10/1989 avverso la sentenza resa il 5/11/2021 dalla Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Secondigliano il 27/1/2024, il detenuto Giuseppe Pataffio ha personalmente chiesto la rideterminazione della pena a lui inflitta con sentenza definitiva, resa il 5/11/202:1 dalla sesta sezione penale di questa Corte di cassazione, ritenendola eccessiva. 2.11 ricorso è inammissibile perché è stato proposto personalmente dal condannato e risulta talmente aspecifico da non consentire di individuare le ragioni poste a suo sostegno ; la decisione di inammissibilità può essere assunta de plano ex art. 625 bis comma 4 cod. proc.pen.

E' stato infatti precisato che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 - 01) Alla stregua di tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5 marzo 2024 Il consigliere estensore La Presidente Maria iela Borsellino E is etta Rosi DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PLNALE IL 2 i MAR, 2024 !L FUNZIONA